I giudici, preliminarmente, hanno ricordato che affinché si abbia un patto successorio istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale, alternativamente, si istituisce un erede o un legato o ci si impegna a farlo in un successivo testamento.
Nel primo caso, poi, è la convenzione stessa a integrare un patto successorio vietato, senza che siano necessari ulteriori atti dispositivi. Infatti, essa ha ad oggetto beni che afferiscono a una successione non ancora aperta.
Nella vicenda sottoposta all'attenzione della Corte, tuttavia, la scrittura privata era esclusivamente volta a determinare un conguaglio dovuto da una sorella a un'altra in relazione al valore dei beni che la madre aveva loro trasferito quando era ancora in vita.
Non c'era dunque alcuna relazione con l'apertura della successione.
Oltretutto, l'obbligazione assunta da una sorella nei confronti dell'altra non conteneva alcuna rinuncia ai diritti spettanti sulla futura successione della madre quale legittimaria.
Di conseguenza, per la Cassazione deve escludersi che nel caso di specie sia stata posta in essere una violazione del divieto dei patti successori.
Del resto, ricordano i giudici, ai fini della predetta violazione è necessaria una rinuncia espressa in modo non equivoco ai diritti che spettano a un soggetto in qualità di legittimario.
Inoltre la lesione potrebbe configurarsi solo quando sia verificata "con riferimento alla consistenza del patrimonio al momento della morte de de cuius, momento fino al quale esso può incrementarsi per successivi acquisti".
In riforma delle sentenze dei giudici del merito, quindi, per il giudice di legittimità nessuna violazione alle regole del nostro ordinamento è stata posta in essere nel caso di specie. Con buona pace della sorella resistente.
Corte di cassazione testo sentenza numero 24291/2015