- Chi è esente dal ticket sanitario
- Esenzione ticket 2020
- Esenzione ticket per patologia
- Esenzione ticket per invalidità
- Esenzione ticket per gravidanza
- Esenzione ticket per reddito
Chi è esente dal ticket sanitario
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È utile evidenziare che, ai fini del pagamento del ticket non è più necessario che il cittadino predisponga un'autocertificazione o un'attestazione relativa alla fascia di reddito: infatti, a seguito della recente riforma, la fascia reddituale di appartenenza del contribuente è automaticamente desumibile dalle indicazioni fornite da INPS e Ministero delle finanze.
Inoltre, con l'avvento della "ricetta elettronica" (leggi Addio alla ricetta medica, ecco come funziona) introdotta per procedere alla dematerializzazione delle prescrizioni del medico, il codice che identifica la fascia economica di appartenenza sarà direttamente presente sulla ricetta ed potrà essere inserito dal medico prescrittore a seguito di verifica nell'apposito database sistema centralizzato online.
Leggi anche:
- Ticket sanitario: come ottenere l'esenzione
Esenzione ticket 2020
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Nel 2020, le ipotesi di esenzione dal ticket sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente.
Nonostante la legge di bilancio 2020 abbia previsto una riforma del ticket, quindi, lo stesso continua a non dover essere pagato al ricorrere delle specifiche ipotesi già contemplate in passato.
Vediamole una per una.
Esenzione ticket per patologia
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Per le esenzioni dal pagamento del ticket, una prima categoria di soggetti è rappresentata da coloro affetti da determinate patologie.
Esenzione ticket per patologie croniche
Le malattie croniche e invalidanti (il cui elenco aggiornato è visionabile sul sito del Ministero della Salute) sono individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279).
L'esenzione si richiede all'ASL di residenza presentando un certificato medico (rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico) che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel DM 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.
L'Azienda Sanitaria Locale rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.
Esenzione ticket per malattie rare
Anche gli affetti da malattie rare sono esentati dal pagamento di tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Per malattie rare si intendono quelle patologie gravi, invalidanti e spesso prive di terapie specifiche, che presentano una bassa prevalenza, inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti.
Stante l'onerosità e la complessità dell'iter diagnostico per le malattie rare, l'esenzione si estende anche alle indagini volte all'accertamento delle malattie rare e alle indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica. Ai fini dell'esenzione il Regolamento individua 284 malattie e 47 gruppi di malattie rare.
Esenzione ticket per invalidità
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Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche (per alcune è necessario fare riferimento alla regione di appartenenza).
Sono diverse le categorie di invalidi che possono approfittare del ticket (ad esempio, invalidi di guerra, ciechi, sordomuti, invalidi civili ed altri): per talune categorie sono esenti tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, mentre per altre sono invece esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante.
L'accertamento dello stato e del grado dell'invalidità, effettuato dalla competente Commissione medica della ASL di residenza dell'assistito, costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'attestato di esenzione.
Esenzione ticket per diagnosi precoce tumori
Oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende sanitarie locali nell'ambito delle campagne di screening, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori.
In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket: la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni; l'esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni; la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.
La prescrizione è effettuata sul ricettario del Ssn e deve riportare il relativo codice di esenzione. L'intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente.
Esenzione ticket per gravidanza
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Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto ad eseguire gratuitamente, senza partecipazione alla spesa (ticket) alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche, utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro.
L'elenco di tali prestazioni è contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998, il quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevede che siano erogate gratuitamente le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche, alcune analisi da eseguire prima del concepimento e tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista.
Esenzione ticket per reddito
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Altra peculiare categoria riguarda le esenzioni per reddito.
Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali.
In tale categoria rientrano ad esempio i cittadini di età superiore a 65 anni, i disoccupati, i pensionati a determinate condizioni, ecc.
Leggi Esenzione ticket per reddito
Esenzione ticket per età
In particolare, sono esentati dal pagamento del ticket i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro. Si tratta dell'esenzione e01.
Va precisato che il "nucleo familiare" è quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico, ossia i familiari non fiscalmente indipendenti per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali.
Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo riferito all'anno precedente.
Esenzione ticket disoccupati
Sono altresì esentati i disoccupati e i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Si tratta dell'esenzione e02.
Si ricorda che il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.
Leggi:
- Esenzione ticket anche per gli inoccupati
- Ticket sanitario: i disoccupati devono pagarlo?
- Ticket: come ottenere l'esenzione E02?
Esenzione ticket pensionati
Inoltre, spetta l'esenzione del ticket ai titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico nonchè ai titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
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