di Marina Crisafi - Lui si è rifatto una vita con la nuova compagna e paga pure il mantenimento alle figlie, ma i presupposti ci sono tutti per versare comunque un assegno, sia pur minimo, all'ex moglie. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 24414/2015 depositata ieri (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un uomo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che determinava in 200 euro al mese l'assegno divorzile a suo carico e a favore dell'ex moglie.
A nulla sono valse le censure dell'uomo sull'omissione di fatti decisivi per il giudizio da parte del giudice del merito, considerate generiche e insussistenti, perché, secondo gli Ermellini, la corte d'appello ha valutato adeguatamente i presupposti per l'attribuzione di un sia pur modesto assegno divorzile alla ex consorte.
Nel caso concreto, infatti, la decisione impugnata ha tenuto conto dei vari criteri ai fini della determinazione dell'obbligo dell'assegno divorzile, valutando "oltre al pregresso tenore di vita della famiglia, le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, le loro potenzialità reddituali attuali, la durata del matrimonio, gli oneri di contribuzione al mantenimento delle figlie", nonché l'incidenza "della convivenza more uxorio intrapresa successivamente alla separazione".
Per cui, assegno confermato e ricorso inammissibile, oltre alla condanna alle spese di giudizio.
Cassazione, ordinanza n. 24414/2015