Anche la vita privata del professionista ha rilevanza deontologica se si riflette negativamente sulla credibilità dell'intera categoria

di Francesca Pietropaolo - E' responsabile l'avvocato che pone in essere condotte lesive dei doveri di probità, dignità e decoro prescritti, anche se riguardano la sua vita privata. Così ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense per tutelare la credibilità dell'intera categoria, con indirizzo costante e recentemente con la sentenza n. 102/2014 (qui sotto allegata).

Nella vicenda, il professionista veniva sanzionato dal Consiglio dell'ordine distrettuale, con la sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi, a seguito di due distinti esposti, presentati da un ex cliente, il quale lamentava che nonostante l'avvocato avesse ricevuto l'incarico di promuovere azione giudiziale volta ad ottenere l'assegno di accompagnamento a favore della moglie invalida, non aveva mai dato avvio alla pratica. Non solo, prima aveva rassicurato il cliente del buon esito della causa, fornendo informazioni non corrette poi si era reso irreperibile. Infine, non aveva adempiuto alle obbligazioni titolate, derivanti dalla sentenza di condanna per responsabilità professionale resa dal tribunale di Torino, subendo la notifica di atto di precetto e non fornendo alcun riscontro alle numerose missive inviate dal collega di controparte.

Per il Coa, le condotte erano particolarmente lesive del decoro professionale nonché dei doveri di dignità e probità propri della professione, in quanto a prescindere dalla notorietà pubblica dei fatti, l'immagine del professionista risultava compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici, ufficiali giudiziari, colleghi).

Per Cnf la censura del giudice disciplinare va confermata. Deve ritenersi disciplinarmente responsabile - ha affermato infatti il Consiglio "l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria".

Francesca Pietropaolo - legale.pietropaolo@gmail.com

Ordine degli Avvocati di Roma Sez. Speciale D.lgs 96/2001

Advocat Ilustre Colegio Sant feliu de Llobregat



Cnf, sentenza n. 102/2014

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