di Lucia Izzo - Per stabilire l'idoneità o meno dei genitori a prendersi cura dei propri figli è necessaria una valutazione attuale della loro situazione da parte del giudice per verificare se possa essere garantito ai minori un corretto sviluppo psico fisico: la dichiarazione di adottabilità, infatti, non può fondarsi su osservazioni e accertamenti datati che, nonostante la situazione "problematica" della coppia, non tenga conto dei cambiamenti intrapresi e dei progressi raggiunti per migliorare le condizioni di vita da offrire ai bambini.
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha accolto con la sentenza 24445/2015 (qui sotto allegata) il ricorso di una coppia di genitori i cui due figli minori erano stati dichiarati adottabili dalla Corte d'Appello.
La storia dei genitori è indubbiamente costellata di criticità: l'ambiente in cui vivevano i minori insieme ai fratelli maggiori (figli della madre avuti da altro rapporto) era fatiscente e condiviso con altri nuclei familiari; molto trascurate anche le condizioni igienico sanitarie in cui venivano trovati i più piccoli la cui scolarizzazione aveva subito un arresto e comportato diversi ritardi.
Affidati ad una istituto, i piccoli reagivano con inaspettati miglioramenti, prendendo consapevolezza delle proprie esigenze e bisogni.
Nonostante i servizi sociali riscontrassero un atteggiamento positivo della coppia, sempre presente e rispettosa degli incontri con i bambini e a loro legati da un sincero e ricambiato affetto, i risultati significativi ottenuti dalla trasformazione dell'ambiente degradato con affidamento dei minori alla Casa Famiglia venivano considerati come un chiaro segnale del danno subito dalla coabitazione dei genitori.
Per tali ragioni, e nonostante la condizione della coppia fosse migliorata per l'assegnazione di un alloggio e l'espletamento di attività lavorativa da parte di entrambi, il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi, decidevano per l'adottabilità dei fratelli più piccoli e non dei maggiori, di cui si riscontrava la preminente necessità di mantenere i rapporti con i familiari e i parenti,
Nel ricorso si evidenzia che il giudice del gravame ha mancato di valutare in maniera attuale ai fini della decisione le condizioni soggettive ed oggettive dei ricorrenti per verificare la loro idoneità genitoriale e la loro capacità di assumersi la responsabilità che l'esercizio di tale funzione postula, essendosi basata la Corte d'Appello esclusivamente su osservazioni informazioni e relazioni poste alla base della decisione di primo grado e, quindi, datate
Infatti, nel primo grado solo una memoria segnalava la stabilizzazione della condizione abitativa e lavorativa dei due.
Per i giudici di Cassazione si rende necessario valutare se il giudizio formulato sia fondato su una valutazione completa ed esaustiva della condizione soggettiva dei ricorrenti e della situazione relazionale con i minori, mancando comparazioni necessarie con i significativi mutamenti successivi che hanno indotto (nonostante la collaborazione con altri familiari) a non procedere in ordine all'adottabilità degli altri due figli della donna.
Pertanto andrà verificato "se i cambiamenti ed i miglioramenti intrapresi siano da ritenere frutto di un definitivo cambiamento, di mutamenti irreversibili o se invece siano insufficienti al fine di garantire ai minori un corretto sviluppo psico fisico e di proseguire nel cammino positivamente intrapreso presso la struttura" ove si trovano assegnati.
La pronuncia impugnata, infatti, si è fondata sul riscontro di una condizione di abbandono inattuale che deve essere nuovamente svolta alla luce d'indagini e approfondimenti fondati sulla situazione presente e non passata.
Parola al giudice del rinvio.
Cass., I civile, sent. 24445/2015