di Lucia Izzo - Notifica nulla se Equitalia consegna l'atto al portiere dello stabile senza inviarne successivamente notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata.
Sulla base di tale assunto la CTR Lazio ribalta in sede di gravame una decisione pronunciata dalla competente CTP, la quale si era espressa a favore della validità della notifica: la Commissione Regionale precisa che oltre al codice di procedura civile (art. 139 c.p.c.), anche la legge ha previsto espressamente la necessità la seconda raccomandata informativa nel cd. Decreto Milleproroghe.
La sentenza n. 4405/2015 accoglie il ricorso promosso da un cittadino, destinatario di un atto da parte dell'esattore che aveva provveduto a notificarlo a mani del portiere dello stabile, senza ulteriori ricerche.
Il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento della CTP che aveva dato ragione all'esattore, evidenzia che sarebbe dovuta essere inviata apposita raccomandata ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, mancata nel caso in esame.
La Commissione regionale, accogliendo il ricorso, precisa che, oltre all'art. 139 c.p.c. ("Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata"), circa la necessità della seconda raccomandata informativa si è espresso anche il c.d. decreto Milleproproghe: il D.L. 223/06 (convertito dalla L. 248/06) ha introdotto all'art. 60 del DPR 600/73 la lettera b) bis a norma della quale "se il consegnatario non è destinatario dell'atto o dell'avviso (...) il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto dell'avviso a mezzo raccomandata".
Interrogata sul punto nel caso in esame, Equitalia ha omesso di fornire alcuna prova valida a dimostrare l'adempimento degli oneri richiesti, pertanto la notifica della cartella di pagamento è nulla.