- Cinture di sicurezza: soggetti esonerati
- Esenzione per particolari condizioni fisiche
- La Cassazione sull'esonero dalle cinture di sicurezza
Cinture di sicurezza: soggetti esonerati
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Come noto, nel nostro paese vige l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza quando si è alla guida o si è trasportati a bordo di un'autovettura.
A prevederlo, in particolare è l'articolo 172 del codice della strada, il quale, però, pone anche delle eccezioni alla regola.
Vediamo, quindi, quali sono i casi in cui è possibile viaggiare a bordo di un'automobile senza indossare la cintura.
Innanzitutto, sono esentati dall'obbligo coloro che fanno parte delle forze di polizia, dei corpi di polizia municipale e provinciale e delle forze armate, pur se limitatamente ai casi in cui stiano espletando un servizio di emergenza.
Sempre in caso di intervento di emergenza possono evitare di indossare le cinture di sicurezza anche i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e del servizio sanitario.
Per comprensibili ragioni, l'obbligo di cui all'articolo 172 del codice della strada non riguarda, poi, i conducenti dei veicoli allestiti per la raccolta di rifiuti e per il loro trasporto nonché i conducenti di veicoli a uso speciale che siano impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, anche se si tratta di zone industriali e artigianali.
Possono evitare di indossare le cinture di sicurezza, inoltre, gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati riconosciuti che effettuano scorte, gli istruttori di guida durante l'espletamento delle loro funzioni e i passeggeri degli autobus autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi, adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana.
Esenzione per particolari condizioni fisiche
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Ma le esenzioni non finiscono qui.
Come stabilito dallo stesso codice della strada, infatti, talvolta l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza cede il passo dinanzi alle particolari condizioni fisiche in cui si trovino le persone a bordo dell'autovettura.
Sono infatti esentate, innanzitutto, le donne in stato di gravidanza, quando vi sia un'apposita certificazione rilasciata dal ginecologo curante dalla quale emergano condizioni di rischio particolari connesse all'utilizzo delle cinture di sicurezza.
Sono poi esentate le persone che sono affette da particolari patologie o presentano delle condizioni fisiche che costituiscono una specifica controindicazione all'utilizzo del dispositivo.
Tale condizione deve risultare da una certificazione (da esibire a richiesta degli organi di polizia), rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell'Unione Europea.
È questo un presupposto imprescindibile e dai confini rigidi.
La certificazione medica, oltretutto, sottostà a precisi requisiti di forma.
Essa, infatti, deve essere corredata dall'indicazione del suo termine di validità (non potendo, quindi, essere rilasciata a tempo indeterminato) e deve indicare il simbolo di cui all'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE, idoneo a renderla riconoscibile anche al di fuori del territorio italiano.
È chiaro che nelle ipotesi di esenzione connessa alle condizioni fisiche dei soggetti interessati la relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del medico, che non può dimenticare di mettere sul piatto della bilancia, oltre che lo stato di salute del paziente, anche i vantaggi in termini di sicurezza che l'utilizzo della cintura porta con sé.
L'esonero dall'obbligo delle cinture di sicurezza, insomma, va considerato come eccezionale e deve essere concesso tenendo conto delle responsabilità che ne possono derivare.
La Cassazione sull'esonero dalle cinture di sicurezza
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Ci sono poi dei casi in cui, anche se la cintura parrebbe non necessaria per la sicurezza, è comunque obbligatorio indossarla. La Cassazione ad esempio, nella sentenza n. 20230/2018 ha respinto il ricorso di un soggetto a cui era stata comminata la multa per il mancato uso delle cinture di sicurezza mentre era alla guida. Violazione che il conducente aveva contestato in sede di merito e che il tribunale non aveva accolto ritenendo che l'esonero andasse dimostrato da parte della Asl competente e non attraverso il solo certificato medico prodotto dall'istante. Contestazione che quindi è giunta in sede di legittimità, ma che ha trovato contraria anche la Cassazione che ha respinto il motivo con il quale il ricorrente ha fatto presente che il Tribunale, nel respingere le sue doglianze, fosse in realtà incorso in errore "nel non ravvisare la situazione di staticità del veicolo e il conseguente esonero del conducente dall'uso della cintura di sicurezza."
La Cassazione infatti si è dimostrata di avviso contrario in quanto: "dalla sentenza impugnata emerge che il ricorrente aveva dedotto, nei precedenti gradi di merito, di essere in coda lungo la direttrice di marcia. In base a tale deduzione, il Tribunale ha escluso che il veicolo potesse essere considerato in condizione statica e ha rilevato che l'uso della cintura di sicurezza si esplica anche durante una "breve sosta" nell'ambito di una coda di veicoli, essendo diretto a prevenire il rischio di tamponamento (...) quando il veicolo è in coda lungo la direttrice di marcia, a causa del traffico o per altro motivo, si realizza una situazione analoga a quella che si verifica in presenza di un semaforo indicante luce rossa: la "sosta", in queste ipotesi, non esprime una condizione di stasi, ma semplicemente un momentaneo arresto dovuto a contingenze o ad esigenze di sicurezza della circolazione. Questa condizione, in altri termini, proprio in virtù della sua natura temporanea non solo non esclude la circolazione del veicolo, ma anzi la conferma."
Per quanto riguarda invece la questione della certificazione della patologia che giustifica l'esonero dall'indossare la cintura di sicurezza la Cassazione si è espressa specificamente in un'altra sentenza, la n. 31264/2018 nella quale ha avuto modo di precisare che: "nella sentenza impugnata, non era provato lo stato di grave alterazione della pressione arteriosa che, in assunto difensivo, avrebbe costretto l'opponente a fermare la marcia del veicolo e slacciare la cintura di sicurezza, per poi riallacciarla appena ripresa la marcia, quando veniva fermato dai verbalizzanti; che, inoltre, l'opponente non aveva fatto riferimento ad alcuna patologia nelle dichiarazioni rese ai verbalizzanti, essendosi limitato a riferire, testualmente: «sono appena partito, stavo riallacciando», a riprova della consapevolezza della doverosità della condotta."