di Valeria Zeppilli - Arriva dalla commissione territoriale regionale di Roma un'interessante sentenza in materia di redditometro.
Con la pronuncia numero 4407/2015, infatti, la c.t.r. ha considerato illegittimo un accertamento, effettuato basandosi sul redditometro, a seguito del quale il fisco ha rettificato il reddito di un cittadino senza considerare che l'immobile al quale si era fatto a tal fine riferimento era stato acquistato dai genitori del contribuente.
In particolare, di tale immobile il cittadino era proprietario al 50% insieme alla sorella.
Il fisco lo aveva considerato come una seconda casa, ma il contribuente rilevava che sia l'acquisto che il mutuo dovevano essere in realtà attribuiti ai propri genitori, sottoposti a esecuzione immobiliare.
Del resto, è proprio in questo immobile che i due anziani coniugi vivono e hanno sempre vissuto, come risultato anche dal certificato anagrafico agli atti.
I giudici della commissione condividono le obiezioni del ricorrente, già riconosciute in primo grado: l'immobile non può essere considerato come una vera e propria residenza secondaria del contribuente, idonea a rettificare il reddito dichiarato da quest'ultimo.
La rettifica, in realtà, era basata anche sulla disponibilità, da parte dell'uomo, di un'automobile nell'anno precedente l'accertamento fiscale.
Anche tale circostanza, per la c.t.r., non può avere validità determinante ai fini del riconoscimento di un aumento del reddito.
Nulla da fare quindi per il fisco: il suo appello avverso la pronuncia di primo grado non può essere accolto.