di Valeria Zeppilli - Le spese straordinarie per i figli, purtroppo, sono spesso fonte di litigi tra gli ex coniugi.
Innanzitutto, infatti, non sempre è agevole stabilire quali spese possano considerarsi ordinarie, con la conseguenza di dover essere ricomprese nell'assegno di mantenimento, e quali, invece, straordinarie, con la conseguenza di dover essere sostenute da parte di entrambi i genitori al 50% (leggi anche: "Le spese straordinarie per i figli. Ecco un breve vademecum").
Non è raro, poi, che, individuate le spese straordinarie, mamma e papà non riescano a trovare un accordo sulle stesse.
Ad esempio, può accadere che un genitore ritenga opportuno far fare al figlio un'attività ludica o ricreativa, mentre l'altro vi si opponga.
La legge, purtroppo, su tale punto non fornisce alcun aiuto concreto e, così, è alla giurisprudenza che occorre far riferimento per comprendere come ci si debba comportare nel caso in cui le spese straordinarie non siano concordate.
Fino a poco tempo fa i giudici sembravano orientati nel senso di ritenere necessario il consenso di entrambi i coniugi per tali spese.
Ciò con la conseguenza che il genitore che pretendeva il rimborso di alcune somme straordinariamente esborsate per il figlio aveva anche l'onere di provare di aver preventivamente consultato l'altro coniuge. Proprio su tale presupposto, ad esempio, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 10174 del 20 giugno 2012, aveva negato il rimborso a un genitore che aveva deciso autonomamente di iscrivere il figlio a una scuola privata.
Recentemente, però, la giurisprudenza ha completamente cambiato rotta.
Con un'ordinanza del 20 luglio 2015, la numero 16175, infatti, la sesta sezione civile della Corte di cassazione ha sancito che il coniuge non affidatario è tenuto a contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli anche se esse non siano state preventivamente concordate.
Ciò, in ogni caso, sul presupposto che le predette spese siano utili e proporzionate al tenore di vita.
Nel caso di specie, si trattava di una nuova cameretta e di un soggiorno studio all'estero.
Insomma, al di là di tutto, il ruolo centrale deve essere assunto dall'interesse del minore.
Ad onor del vero, tale orientamento non è del tutto nuovo in giurisprudenza.
Già con la pronuncia numero 19607/2011, infatti, i giudici di legittimità avevano sancito che il coniuge non affidatario è obbligato a rimborsare l'altro coniuge della sua parte di spese straordinarie anche se non è stato preventivamente informato, purché non abbia espresso tempestivamente un valido dissenso.