Domanda: "Quali effetti produce il patteggiamento sulla sospensione della patente a seguito di guida in stato di ebbrezza?"
Risposta: "La risposta è: nessuno. La sospensione della patente di guida, infatti, è prevista dall'articolo 186 del codice della strada quale pena accessoria in caso di guida in stato di ebbrezza.
La sua durata è variabile a seconda della gravità della sanzione che è stata inflitta all'interessato, o meglio a seconda della gravità del comportamento di quest'ultimo.
Essa, inoltre, data la sua natura amministrativa, non viene in nessun modo intaccata dalla circostanza eventuale in cui l'imputato decida di avvalersi del cd. "patteggiamento" (cfr., a proposito, la sentenza della Corte di cassazione numero 35839 del 2 settembre 2013).
A tal riguardo è interessante ricordare come la Corte di cassazione, con la pronuncia numero 34885 del 22 agosto 2003, ha già da tempo fatto bene chiarezza circa le ragioni alla base di tale ultimo assunto.
Nel sancire che, anche in caso di patteggiamento, il giudice non può omettere di applicare la sanzione della sospensione della patente, la Corte ha, infatti, precisato che in tal caso non può parlarsi di applicazione di sanzione amministrativa in difetto di accertamento di un reato.
Ciò in ragione del fatto che con il patteggiamento, pur applicandosi la pena senza giudizio, si provvede comunque ad accertare il reato.
E in ragione del fatto che le sanzioni amministrative non richiedono un giudizio di responsabilità penale.
In tal senso si è espressa successivamente, tra le altre, anche la sentenza numero 36155 del 2007, con la quale i giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che la sospensione della patente di guida va applicata anche quando le parti del procedimento definito con patteggiamento non vi abbiano fatto riferimento nell'accordo.
Insomma, nonostante il patteggiamento, il conducente che si sia messo alla guida in stato di ebbrezza non può comunque "salvarsi" dal ritiro della patente".