Presupposti e obiettivi per assicurare al disabile la piena integrazione nell'ambiente scolastico ed educativo

La legge 104 del 1992 (e successive modifiche) interviene per assicurare l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. 


L'art. 8 stabilisce che per l'inserimento e l'integrazione sociale della persona portatrice di handicap vadano realizzati diversi tipi di interventi tra cui provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio dei diversamente abili, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente.


Per tutelare il diritto allo studio del portatore di handicap, alle misure di l'integrazione scolastica e sostegno predisposte dallo Stato concorrono anche Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale.

Si tratta di un impegno teso a garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, promuovendone la piena integrazione anche nella scuola e nella società.


Diritto all'educazione e all'istruzione


Il diritto all'educazione e all'istruzione dei diversamente abili deve essere sostenuto nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.


Obiettivo dell'integrazione scolastica è lo sviluppo delle potenzialità dei portatori di handicap per quanto riguarda l'apprendimento, la comunicazione, le relazioni e la socializzazione. 

Stante il valore preminente che assume l'esercizio del diritto all'educazione, questo non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.


Per realizzare l'integrazione scolastica nelle sezioni comuni delle scuole di ogni ordine e grado, ci si affida anche ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.

Le scuole e le università devono essere dotati anche di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché  di ogni forma di ausilio tecnico.


Sono, inoltre, fornite attività di sostegno attraverso l'assegnazione di docenti specializzati e va garantita la continuità educativa tra i diversi gradi di scuola mediante forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del  ciclo  inferiore  e  del  ciclo superiore.

L'esperienza scolastica della persona disabile, in tutti gli ordini e gradi di scuola, deve consentire il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di  età.

Istruzione fuori dalle scuole


Per i minori portatori di handicap, soggetti all'obbligo scolastico, ma temporaneamente impediti a frequentare la scuola per motivi di salute, vengono comunque garantiti educazione e istruzione: il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione (pubblici o privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale) provvede alla istituzione di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale

In queste classi possono essere ammessi anche minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in  situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo di almeno 30 giorni di lezione.


La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica a mezzo di relazione svolta dai docenti in servizio, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.


Il profilo dinamico-funzionale e il piano educativo individualizzato


Il momento in cui si concretizza l'esercizio del diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità, è rappresentato da due documenti quali il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI).


Il PDF indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali e affettive dell'alunno, ponendo in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona portatrice di handicap.

Il profilo dinamico-funzionale va aggiornato a conclusione della scuola materna, del ciclo elementare e medio, nonché durante l'istruzione secondaria superiore.


Alla definizione del PEI, invece, concorrono tutti i soggetti coinvolti nell'educazione del disabile: vi provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori dell'allievo, gli operatori delle unità sanitarie locale e, per ciascun grado di scuola, il personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico


Asili nido


L'art. 12 della legge 104/1992 garantisce al bambino portatore di handicap da 0 a 3 anni l'inserimento negli asili nido.


Per garantire l'integrazione scolastica, gli enti locali e le unità sanitarie locali, possono prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori e assistenti specializzati.


Università


L'integrazione scolastica del diversamente abile nelle università, si realizza attraverso interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale.


Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso convenzioni con centri specializzati, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio.


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