- Notifica multe: requisiti
- Requisiti formali e procedurali per la notifica
- Requisiti formali del verbale
- Come fare ricorso
Notifica multe: requisiti
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A chi non è capitato di vedersi arrivare a casa la tanto temuta busta verde, contenente una "bella" multa per violazione del codice della strada!
Questo accade perché non sempre è possibile, per le autorità, contestare immediatamente la violazione, sebbene quella dell'immediatezza sia, in via generale, una regola.
La contestazione immediata, tuttavia, in diversi casi non è necessaria.
Si pensi, ad esempio, all'impossibilità di raggiungere un veicolo che procede a velocità eccessiva o al mancato arresto dinanzi a un semaforo rosso di un incrocio.
Si pensi, ancora, al caso del sorpasso vietato o alla rilevazione dell'accesso di un veicolo in un'area nella quale lo stesso non è autorizzato a circolare. Si pensi, infine, al caso di accertamento della violazione in assenza sia del responsabile che del proprietario del veicolo o attraverso apparecchi a distanza.
Tuttavia, pur ricordando e sottolineando che il rispetto del codice della strada è di fondamentale importanza e deve essere osservato da tutti i cittadini con assoluto rigore, va segnalato che la notifica delle multe a casa è sottoposta a particolari requisiti formali e procedurali che, se non rispettati, possono comportare la loro illegittimità.
Requisiti formali e procedurali per la notifica
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Innanzitutto la tempistica: la multa deve essere necessariamente notificata entro 90 giorni da quello in cui è stato possibile identificare il trasgressore o il proprietario del veicolo.
Se la residenza è fissata all'estero, però, il termine è innalzato a 360 giorni dall'accertamento dell'infrazione.
Soggetti legittimati a eseguire la notifica, poi, sono esclusivamente gli organi indicati nell'articolo 12 del codice della strada, i messi comunali e i funzionari dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Le modalità da seguire per la notifica sono quelle previste dal codice di procedura civile. Si può ricorrere anche al servizio postale secondo le norme stabilite per le notificazioni con tale mezzo. Non vi è unanimità di vedute circa la possibilità di avvalersi di servizi di poste private.
La notifica, inoltre, va fatta presso la residenza del destinatario della sanzione, come desunta dalla carta di circolazione, dalla patente di guida, dall'archivio nazionale dei veicoli, dal P.R.A. o dall'anagrafe tributaria.
Nei casi in cui la contestazione immediata non sia dichiarata espressamente come non necessaria, inoltre, la notifica deve indicare le motivazioni che non la hanno resa possibile.
Requisiti formali del verbale
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Anche il verbale stesso può essere talvolta inficiato da dei vizi di forma.
Ciò avviene, ad esempio, in caso di errata indicazione delle generalità del conducente, della data e del luogo in cui è avvenuta l'infrazione, del modello e della targa del veicolo, dell'autorità competente per il ricorso.
Sono vizi di forma anche l'assenza di esposizione dei fatti o delle motivazioni di mancato fermo o dell'indicazione dell'obbligo di comunicare i dati del conducente o dell'indicazione dell'autorità competente per il ricorso.
Un ulteriore esempio di vizio formale è l'errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare.
Tutti tali vizi, in ogni caso, rendono nullo il verbale solo quando non possono essere compensati da altre indicazioni contenute nel verbale stesso.
Come fare ricorso
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Nel caso in cui la multa ricevuta a casa presenti dei vizi che ne inficiano la validità, è possibile fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Abbiamo avuto già modo di illustrare nel dettaglio le modalità pratiche per impugnare la contravvenzione in questa guida Come si impugna una contravvenzione: guida e modelli
Ecco anche i modelli da utilizzare:
- Modello di ricorso al Giudice di Pace per impugnare una contravvenzione
- Modello di ricorso al Prefetto per impugnare una contravvenzione