di Marina Crisafi - Va condannato il padre che non versa il mantenimento ai figli, se non dimostra di non potersi procurare il reddito. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Taranto, con la sentenza n. 196/2015 (qui sotto allegata), confermando la condanna inflitta in primo grado ad un uomo che, per anni, si era sottratto ai propri obblighi di assistenza familiare, adducendo che il tipo di lavoro svolto (bracciante agricolo) lo costringeva a lunghi periodi di disoccupazione e l'esiguità dei redditi, anche quando trovava impiego, lo lasciavano nell'impossibilità economica di adempiere al mantenimento di moglie e figli.
Ma per la corte d'appello, l'aleatorietà del lavoro svolto non è un buon alibi. Tale attività, infatti, non ha impedito all'uomo, in costanza di matrimonio, di provvedere ai bisogni sia personali che dei figli minorenni, senza ricorrere all'aiuto economico dei suoi familiari e resta il fatto che nel periodo in contestazione lo stesso ha tenuto un comportamento di assoluto disimpegno nei confronti della prole, senza fornire alcun supporto né morale né educativo né economico. Tra l'altro, quale bracciante agricolo, lo stato di disoccupazione, ha fatto notare il giudice d'appello "viene indennizzato dall'INPS sulla base di un minimo di giornate lavorative prestate nell'anno precedente" e in ogni caso, l'essere disoccupato "non incide sull'obbligo di attivarsi a mettere a frutto le proprie capacità lavorative e di guadagno al fine di soddisfare i bisogni della propria famiglia".
Per cui, a detta della Corte, vanno richiamati i principi reiteramente affermati dalla giurisprudenza in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, secondo cui la condizione di impossibilità economica dell'obbligato, "vale come scriminante soltanto se essa si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto".
Pertanto, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'incapacità di adempiere, ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'agente". L'impossibilità assoluta della somministrazione dei mezzi di sussistenza, infatti "esclude il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. solo quando sia incolpevole, giacché l'obbligato è tenuto ad adoperarsi per adempiere la sua prestazione".
Ciò non può dirsi nel caso di specie, in quanto le difficoltà economiche dell'imputato non si sono tradotte in stato di "vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte alla suddetta prestazione".
Per cui, in definitiva, la corte ha confermato senza dubbio la condanna dell'uomo a 4 mesi di carcere, oltre alla multa, al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali.
Corte d'Appello di Taranto, sentenza n. 196/2015