di Lucia Izzo - Una tempesta di cartelle di pagamento notificate da Equitalia si sta abbattendo sui contribuenti nell'ultimo periodo: si tratta di iniziative riguardanti gli arretrati per omesso versamento del bollo auto o altri solleciti di pagamento.
Non sempre però il pagamento è una scelta obbligata: è preliminarmente necessario compiere i doverosi accertamenti.
Prescrizione delle cartelle esattoriali
La cartella di pagamento è l'atto che Equitalia invia su incarico degli enti creditori per recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini.
L'esattore è tenuto a notificare al contribuente la cartella in un termine di prescrizione che varia in base al tipo di tributo o sanzione per cui è avvenuta la notifica della cartella.
Al mancato rispetto del termine indicato dalla legge, il contribuente ha il potere di impugnare la cartella senza alcuna preclusione temporale, poiché, stante l'irregolarità del procedimento notificatorio, non può ritenersi decorso il normale termine di impugnazione pari a 60 giorni dalla notifica (valida).
Siccome le scadenze variano in relazione alla natura degli importi richiesti, è cura del cittadino informarsi sulla causale della cartella per poter risalire al tributo o alla sanzione contestati: questa si rintraccia facilmente nel foglio esplicativo contenuto nella cartella di pagamento
Se la notifica avviene oltre i tempi previsti dalla legge sarà possibile ricorrere al giudice o richiedere uno sgravio.
Inoltre, bisogna anche verificare che non siano stati promossi atti idonei ad interrompere la prescrizione, ad esempio solleciti, richieste di pagamento o il riconoscimento del debito da parte del debitore. Dal giorno dell'interruzione, inizia a decorrere ex novo il termine di prescrizione.
Si precisa che la nullità della notifica non equivale a nullità della pretesa esattoriale.
Prescrizione del bollo auto
Per quanto riguarda il pagamento del bollo auto, il diritto al recupero del tributo si prescrive nel terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, ovvero al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato versamento.
L'art.5 del D.l. 953/82 (così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86)., afferma infatti che "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Se, ad esempio, il bollo auto è in scadenza al dicembre 2015, con termine di pagamento fissato a gennaio 2016, l'imposta non sarà più dovuta a partire dal 2020 in quanto i tre anni previsti iniziano a decorrere dal 2017.
Ricorso alla Commissione Tributaria
Il contribuente che vuole contestare la prescrizione (o anche l'illegittima o l'infondatezza) della cartella di pagamento potrà avanzare ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto.
Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato, tuttavia vista la complessità della materia e degli adempimenti richiesti è consigliata l'assistenza di uno specialista.
Autotutela
Il cittadino potrà anche contestare la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso inviato da Equitalia direttamente all'ente creditore.
Si tratta della procedura c.d. di "autotutela" con cui si evidenzia all'ente l'errore intercorso.
Trattandosi di una facoltà discrezionale, la presentazione di un'istanza in via di autotutela non sospende i termini (60 giorni dalla notifica) per procedere dinnanzi al giudice tributario.