di Lucia Izzo - L'accertamento da "redditometro" è invalidato dall'avervi ricompreso l'automobile concessa in comodato al consulente per lo svolgimento della sua attività.
La CTR di Roma, con la sentenza n. 4411/2015, ha respinto l'appello del fisco contro la sentenza di primo grado che aveva stabilito l'invalidità dell'accertamento svolto dall'amministrazione finanziaria che rettificava il reddito di un contribuente per essere costui in possesso di un'auto e di un immobile.
Anche la Commissione capitolina ritiene meritevoli di accoglimento le doglianze del consulente contro il fisco.
L'autorità finanziaria competente, infatti, ha omesso di considerare che le spese necessarie per sostenere il tenore di vita devono essere ricondotte alla complessiva capacità contributiva del nucleo familiare.
Inoltre è fatto notorio che "buona parte degli italiani, pur in presenza di un reddito modesto, dispongono di una casa (spesso acquistata con l'aiuto dei familiari) e di un'autovettura".
Tenuto conto dei redditi prodotti e dei redditi posseduti dagli altri componenti del nucleo familiare, ben poteva giustificarsi la provvista necessaria alle spese di mantenimento dei beni oggetto di accertamento da redditometro. Nel caso in esame i beni sono stati gestiti in concorso dal contribuente e dalla propria moglie, con redditi idonei e sufficienti a giustificare il tenore di vita sostenuto.
In special modo, riguardo l'autovettura, questa è risultata essere l'unica intestata al contribuente, usata per la sua attività lavorativa quale consulente del gruppo immobiliare, con contratto di comodato gratuito.