di Valeria Zeppilli - Prolungare a proprie spese la corsa dell'ascensore è un vero e proprio diritto del singolo condomino.
Lo sa bene un anziano signore che, a causa degli acciacchi dati dall'età, voleva che l'ascensore non si fermasse più al quarto piano dell'edificio, ma arrivasse sino al quinto, ove egli abita.
Con la sentenza numero 12791/2015, del 12 novembre scorso (qui sotto allegata), la nona sezione civile del Tribunale di Milano ha accolto le sue ragioni e ha dichiarato nulla la delibera assembleare con la quale il condominio aveva respinto la richiesta dell'uomo.
Secondo il tribunale meneghino infatti "non si richiede una preventiva autorizzazione assembleare che abiliti il singolo condomino ad effettuare un uso più intenso della cosa comune realizzando delle innovazioni sia pure nei limiti posti dalla legge"
Come ricordano i giudici milanesi, per giudicare un caso come quello in esame, è necessario fare riferimento agli articoli 1102 e 1120 del codice civile.
Quest'ultimo, in particolare, all'ultimo comma vieta le innovazioni che possono recare un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro di un edificio o che rendano le parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Si tratta di una disposizione di carattere generale che si applica anche al primo articolo, il quale si occupa delle innovazioni che ciascun condomino può realizzare a proprie spese, senza alterare la destinazione della cosa comune o impedire agli atri condomini di farne parimenti uso.
Per realizzare le innovazioni, quindi, ciascun condomino deve limitarsi a rispettare i divieti di cui ai predetti articoli, senza tuttavia dover chiedere l'autorizzazione dell'assemblea, salvo che ciò sia richiesto da eventuali regolamenti condominiali di natura contrattuale: il potere di realizzazione di un'innovazione, del resto, è un vero e proprio diritto soggettivo che spetta al condomino, pur se nei limiti previsti dalla legge.
Sono, invece, i condomini che intendono opporsi all'innovazione o il condominio a dover dimostrare in concreto l'elemento ostativo della stessa.
Se non riescono a farlo, come non sono riusciti a farlo nel caso di specie, la conseguenza non può che essere quella della declaratoria di nullità della delibera assembleare con la quale la fattibilità dell'innovazione è stata rigettata.
Tribunale di Milano testo sentenza numero 12791/2015