di Marina Crisafi - Il genitore ha l'obbligo di mantenere i figli anche quando diventano maggiorenni, finché non raggiungono la piena indipendenza economica. Per cui, un lavoro non costante e un reddito di 600 euro, non consentono l'eliminazione totale dell'onere a carico del genitore obbligato, potendo portare al massimo ad una sua riduzione. Lo ha affermato il tribunale di Treviso, con la sentenza n. 1445/2015 (qui sotto allegata), pronunciandosi sulla richiesta di revisione dell'obbligo di mantenimento formulata da un padre nei confronti di uno dei figli, in pendenza del giudizio di divorzio instaurato con l'ex moglie.
Nella vicenda, in sede di separazione consensuale, le parti avevano concordato l'obbligo a carico dell'uomo di versare un contributo per il mantenimento dei due figli pari a 700 euro al mese oltre al 50% per le spese straordinarie.
Nelle more del giudizio, acclarata l'indipendenza economica del primogenito, l'uomo chiedeva la cessazione totale dell'obbligo anche nei confronti del figlio minore nel frattempo diventato maggiorenne ed economicamente autosufficiente, o, in subordine, la riduzione dell'importo da versare direttamente al figlio e non nelle mani dell'ex.
Valutando la situazione lavorativa del ragazzo, il quale, concluso il triennio presso un istituto professionale alberghiero, aveva stipulato un contratto di tirocinio come aiuto cuoco per uno stipendio di 600 euro al mese, il giudice trevigiano ha osservato che è pacifico che lo stesso abbia acquisito una capacità lavorativa, tuttavia non può certo dirsi raggiunta l'autosufficienza economica.
Per cui, "il fatto che egli possa godere di un lavoro non costante né certo e per un reddito che ancora non gli consente, in modo stabile, di rendersi autonomo, non legittima - ha ritenuto il tribunale - la totale eliminazione del contributo al suo mantenimento", potendo giustificarne la sola riduzione.
Il ragazzo, quindi, ha concluso il giudice, dovrà ancora giovarsi dell'aiuto del padre, il cui onere viene rideterminato in 200 euro al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. E poiché egli vive ancora con la madre, la quale, quindi, contribuisce al suo sostentamento, "risulta congruo disporre che gli importi dovuti dal ricorrente a titolo di mantenimento ordinario e straordinario vengano corrisposti - alla donna e - non direttamente al figlio".
Tribunale Treviso, sentenza n. 1445/2015