Conclusa la prima giornata, domani la seconda prova di penale

di Valeria Zeppilli - La tre giorni che caratterizza il tanto temuto esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense ha preso il via questa mattina.

Migliaia di aspiranti avvocati si sono dovuti confrontare con la prima prova: il parere in materia di diritto civile.

Due le tracce proposte, tra le quali i candidati potevano scegliere l'oggetto del loro primo compito.

Vediamo insieme quali sono.

Prima traccia

Ecco il testo della prima traccia estratta:

"Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90 mila euro situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive.

Poco prima di morire, Tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di 250 mila euro in favore del figlio Caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60 mila euro in favore dell'amico Sempronio in data 10.1.2015.

L'altro figlio Mevio, subito dopo l'apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra.

Assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili".

Per la soluzione di tale traccia, una sentenza che poteva essere presa come punto di riferimento è la numero 16635/2013 della Corte di Cassazione, del 3 luglio 2013 (qui sotto allegata).

Con tale pronuncia, infatti, i giudici hanno sancito che "L'esperibilità dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati è consentita a chi riveste la qualità di legittimario. La condizione stabilita dall'art. 564, comma 1, c.c. della preventiva accettazione con beneficio di inventario vale solo per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede e non trova applicazione nel caso in cui l'erede sia totalmente pretermesso".

Seconda traccia

Questo, invece, il testo della seconda traccia estratta:

"Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa che gli propone di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale contenente fra l'altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione anche per fatti anteriori alla stipula. In epoca successiva alla stipula del contratto

, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa.

Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, chiede ed ottiene l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa. Il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza dell'illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto.

Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza né del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, né dell'intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento.

Il candidato, assunte le vesti di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le questioni sottese al caso in esame".

Per la soluzione di tale seconda problematica, una sentenza che i candidati potevano prendere come riferimento è la numero 3622 del 17 febbraio 2014, sempre della Corte di Cassazione (qui sotto allegata).

Con tale pronuncia, infatti, i giudici hanno chiarito che "La clausola claim made prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell'assicuratore (obbligo di indennizzo in relazione all'alea del verificarsi di determinati eventi) e controprestazione dell'assicurato (pagamento del premio), nel senso che possono risultare coperti da assicurazione comportamenti dell'assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data; e possono risultare viceversa sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto".

Il parere in materia di diritto penale

Ora, quindi, tutti concentrati sulla seconda prova: il parere motivato in materia di diritto penale, in programma per domani.

A tal proposito, nel web stanno circolando in questi giorni rumors (si badi bene: solo rumors!!) su possibili temi di esame.

Ad esempio, è indicato come "papabile" il tema della caccia, sul quale recentemente la Cassazione, con la sentenza numero 17012/2015, si è pronunciata qualificando come maltrattamento la lesione di un animale durante la caccia abusiva.

O, ancora, il tema dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, dato che recentemente, con la sentenza numero 24535/2015, la Corte di Cassazione ha ritenuto che essa possa configurarsi anche quando siano esercitati condizionamenti diffusi nell'assegnazione degli appalti, nel rilascio di concessioni e nel controllo di settori di attività di enti pubblici, in virtù della capacità intimidatoria già collaudata in altri settori criminali "tradizionali" e per il tramite di contiguità politiche ed elettorali e con l'uso di prevaricazioni e di una attività corruttiva sistematica.

Un altro tema sul quale si vocifera è, infine, quello degli atti sessuali verso un minorenne con canali telematici. Con la sentenza numero 16616/2015, infatti, la Cassazione ha ritenuto non applicabile a tale ipotesi di reato l'attenuante di cui al quarto comma dell'articolo 609-quater c.p., dato che non può ritenersi che essa leda in maniera più lieve la sfera psichica della vittima. 

Ora non resta che fare un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi per domani!


Corte di cassazione testo sentenza numero 16635/2013
Corte di cassazione testo sentenza numero 3622/2014
Valeria Zeppilli

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