di Lucia Izzo - Un errore di diritto provocato da un atto della pubblica amministrazione o da un costante orientamento giurisprudenziale può escludere la colpevolezza del soggetto che in base ad essi abbia ritenuto lecita la propria condotta.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 49371/2015 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso di un'importante società del settore dell'energia elettrica.
Nei confronti della Spa, in persona del delegato e procuratore (indiziato anche per altri reati), il Gip aveva sottoposto a sequestro un elettrodotto aereo in quanto realizzato illegittimamente senza la necessaria autorizzazione amministrativa al fine di tutelare il vincolo-paesaggistico ambientale.
Tuttavia, in sede di riesame a seguito di ricorso dell'indagato, il giudice annullava il sequestro non ritenendo sussistente il fumus del reato in contestazione poiché, nel caso di specie doveva intendersi formato il silenzio assenso, non essendosi presentata la Soprintendenza (ente preposto alla tutela paesaggistico-ambientale) alla Conferenza di servizi appositamente istruita secondo la procedura autorizzatoria del d.lgs. n. 387/2003.
L'impugnazione del Procuratore della Repubblica, tuttavia, portava la Cassazione a pronunciarsi una prima volta, annullando l'ordinanza del Tribunale del riesame con rinvio alla stessa autorità giudiziaria in diversa composizione. La Corte riteneva necessario che il giudice si pronunciasse anche circa la procedura prevista dall'art. 1 sexies del d.l. 293/03 (convertito nella legge 290/03, come modificato dalla legge 293/04).
Il giudice di rinvio rigettava in seguito l'istanza di riesame del delegato, provvedimento da cui origina l'attuale impugnazione.
Tra i motivi di doglianza, la società ricorrente sostiene che la valutazione del giudice ad quem, secondo le indicazioni della Cassazione in sede di rinvio, avrebbe dovuto riguardare il solo aspetto relativo alla individuazione della procedura autorizzatoria applicabile per la costruzione dell'elettrodotto.
Il Tribunale, nel ritenere, contrariamente a quanto aveva fatto in sede di prima ordinanza, il colpevole affidamento della spa sulla regolarità della procedura autorizzatoria, avrebbe violato il giudicato cautelare già formatosi.
Per gli Ermellini il ricorso merita accoglimento sotto diversi profili.
In particolare, precisano i giudici, la giurisprudenza di Cassazione ha da tempo affermato "che la colpevolezza non può essere esclusa da errore di diritto dipendente da ignoranza evitabile dalla legge penale e, quindi, dal mero errore di interpretazione, ma può essere esclusa da errore di diritto dipendente da un atto della pubblica amministrazione o a un orientamento giurisprudenziale univoco e costante, da cui l'agente abbia tratto la convinzione della correttezza dell'interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta"
Il provvedimento impugnato illustra le ragioni del decidere in maniera meramente apparente laddove "da un lato, afferma che l'esito positivo della valutazione di compatibilità paesaggistica esclude l'applicazione delle sanzioni previste per i reati paesaggistici di cui all'art. 181 del d.lgs. n. 42/2004" e , dall'altro, dopo aver qualificato il reato in esame come di pericolo astratto, assume che la società sarebbe stata negligente perché "doveva prendere conoscenza delle norme regolanti la materia prima di procedere agli interventi".
Il provvedimento conclude in modo del tutto tautologico nel ritenere che "la negligenza ravvisata in capo alla società non consente di ravvisare alcun incolpevole affidamento circa la correttezza della procedura".
Annullata l'ordinanza impugnata si rende necessario un nuovo rinvio.
Cass., IV sez. penale, sent. 49371/2015