di Lucia Izzo - La riforma sulla responsabilità civile dei magistrati non ha natura retroattiva e pertanto è necessario il giudizio di ammissibilità per le cause già pendenti al 19 marzo 2015.
Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 25216/2015 (qui sotto allegata) a seguito del ricorso presentato da un imprenditore.
Il ricorrente lamenta di aver subito un grave pregiudizio a causa della responsabilità di un magistrato che, nella causa che aveva coinvolto la propria società, avrebbe violato il principio del contraddittorio e del diritto di difesa, applicando alla srl norme relative alle spa.
L'uomo pone la questione dell'applicabilità dello ius superveniens anche ai giudizi in corso di causa al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati (l. 18/2015)
In una memoria, la difesa evidenzia che il giudizio di ammissibilità della sua domanda risarcitoria dovrebbe ritenersi travolto dall'abrogazione della norma che lo prevedeva, con conseguente legittimazione del ricorrente a chiedere ed ottenere direttamente la pronuncia sul merito.
Gli Ermellini, tuttavia, evidenziano che il carattere processuale e non sostanziale della normativa abrogata e di quella sopravvenuta non comporta l'applicabilità immediata di quest'ultima ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 18 del 2015, vale a dire ai giudizi introdotti con ricorso depositato prima del 19 marzo 2015.
I giudici chiariscono che la "sopravvenuta abrogazione della disposizione di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1998, n. 117, per effetto dell'art. 3, comma 2, della legge 27 febbraio 2015, n. 18, non esplica efficacia retroattiva onde l'ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie deve essere delibata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione. Il giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 5 cit. pertanto prosegue secondo le norme poste da questa disposizione qualora la domanda sia stata avanzata con ricorso depositato prima del 19 arzo 2015, data di entrata in vigore della legge 18/2015".
Questo principio non viene smentito dalla giurisprudenza formatasi successivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 274 c.c. (dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. 50/2006) che prevedeva un giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale.
Cass., III sez. civile, sent. 25216/2015