Avv. Francesco Pandolfi - Breve analisi differenziale tra profilo penale dell'abuso e profilo amministrativo, il tutto con uno scopo non solo informativo ma piuttosto "preventivo", utile al lettore che voglia ragionare sulla correttezza del modus procedendi della "parte amministrativa" in una situazione come quella prefigurata nel titolo.
Per far ciò prendiamo spunto dall'interessante ultima pronuncia della Cassazione, la n. 49331 del 15 dicembre 2015, passando a tratteggiare i principi fondamentali e le sostanziali differenze che intercorrono tra il procedimento che adotta il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale e la causa penale vera e propria, di competenza come noto della magistratura.
Le particolarità amministrative della vicenda demolitoria
L'attuale disciplina urbanistica contempla una varietà di norme, tutto però aventi un tratto comune: la possibilità riconosciuta al dirigente, prima citato, di procedere (volendo) in completa autonomia alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
In sostanza: basta (o basterebbe) che egli accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo, per far si che il "suo potere" possa essere subito esercitato.
Ciò non ha nulla a che vedere con il compito "punitivo" della magistratura nella causa penale intentata a seguito dell'accertamento dell'abuso.
Diciamo che la prima possibilità appartiene al campo delle sanzioni e può eseguirsi in tutti i casi di contrasto con gli strumenti urbanistici; la seconda al segmento processuale vero e proprio.
Nel caso dell'intervento demolitorio amministrativo immediato, il presupposto che non deve mancare per sorreggere questa particolare azione sarà sempre la presenza sul territorio di un manufatto abusivo, il tutto nel disinteresse rispetto a responsabilità di chicchessia.
I poteri del dirigente si spingono fino al punto di indicare nel provvedimento che l'area interessata, nel caso vi fosse inottemperanza, verrà acquisita di diritto (oltre a sanzioni) al patrimonio comunale, con lo scopo di demolire l'abuso a spese dei responsabili salvo che non vi sia un prevalente interesse pubblico.
Vi è una tale separazione tra i due campi che l'eventuale sequestro penale dell'immobile non è (in astratto) di ostacolo alla demolizione.
Aspetti penali della vicenda demolitoria
Sul versante penale, l'eventuale demolizione ordinata dal giudice rappresenta niente altro che un atto "a sè stante", frutto di un potere autonomo che, al limite, potrebbe pure coordinarsi in sede esecutiva con quello che è espressione tipica dell'autorità amministrativa.
Uso più di qualche volta volutamente il condizionale nei vari passaggi proprio per segnalare che si tratta sempre di poteri consacrati sulla carta ma, come l'osservazione di molteplici vicende urbanistico-edilizie insegna, non sempre tradotti in realtà nelle forme e nei tempi previsti dalla complessa disciplina.
Ad ogni modo, l'eventuale ordine di demolizione impartito dal giudice potrebbe pure essere revocato quando risulti incompatibile con un provvedimento amministrativo antecedente; comunque questo tipo di ordine in astratto può essere impartito da qualunque giudice, ossia dal primo, dalla Corte d'Appello o addirittura dalla stessa Cassazione.
Consigli pratici per il terzo acquirente
Attenzione a rendersi parte attiva in una transazione di questo tipo: il dato da tener ben presente è che l'alienazione dell'immobile abusivo non impedisce affatto la demolizione; neppure la locazione lo impedisce, inoltre l'ordine di demolire non si estingue neppure con la morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza.
Per un parere su questo argomento, contatta l'avv. Francesco Pandolfi
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