di Valeria Zeppilli - Anche il secondo giorno di esami per gli aspiranti avvocati sta ormai volgendo al termine.
La prova con la quale i candidati si sono dovuti confrontare oggi ha avuto ad oggetto la redazione di un parere motivato in materia di diritto penale.
Anche questa mattina si è potuto scegliere tra due diversi temi.
Vediamo, quindi, quali tracce sono state estratte e in quali sentenze si poteva ricercare la soluzione.
Prima traccia
La prima traccia estratta per la seconda prova di esami è la seguente:
"Tizio, alla guida della sua autovettura a bordo della quale si trova anche Caio, a causa dell'eccessiva velocità, perde il controllo del veicolo che finisce contro un albero. A seguito dell'urto, Caio riporta la frattura scomposta del bacino e del femore e viene ricoverato in ospedale, dove viene sottoposto ad intervento chirurgico. Dopo l'intervento eseguito dal chirurgo Sempronio, a causa dell'applicazione al femore fratturato di viti eccessivamente lunghe, si determinano emorragie, infezione e cancrena che rendevano necessarie tre emotrasfusioni. Nell'esecuzione di tali trasfusioni, il medico Mevio errava nell'individuazione del gruppo sanguigno e in conseguenza Caio decedeva. Tizio si reca da un avvocato per conoscere le conseguenze penali della sua condotta.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere nel quale, premessa una ricostruzione della posizione di tutti i soggetti coinvolti, illustri gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame".
Una sentenza che avrebbe potuto aiutare nella soluzione della questione è la numero 29075/2012 della Corte di cassazione che disciplina la negligenza del medico e le lesioni personali volontarie a cui sia seguito il decesso del paziente.
Con tale pronuncia, del 18 luglio 2012, i giudici hanno infatti stabilito che "in tema di lesioni personali volontarie seguite dal decesso della vittima, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari, reso necessario dal primo, costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità
occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale.Ne consegue, in tal caso, l'applicabilità dell'art. 41, co. I e non dell'art. 41, co. secondo, c.p.".
Un'altra sentenza
della Cassazione che avrebbe potuto aiutare i candidati è la numero 33329/2015, che così ha disposto: "L'approccio fondato sulla comparazione dei rischi consente di escludere l'imputazione al primo agente quando le lesioni originarie non avevano creato un pericolo per la vita, ma l'errore del medico attiva un decorso mortale che si innesta sulle lesioni di base e le conduce a processi nuovi e letali: viene creato un pericolo inesistente che si realizza nell'evento. Discorso analogo può esser fatto quando la condotta colposa del medico interviene dopo che il pericolo originario era stato debellato da precedenti cure: anche qui viene prodotto un rischio mortale nuovo. La teoria del rischio spiega bene l'esclusione dell'imputazione del fatto nel caso dell'emotrasfusione sbagliata: vi è una tragica incommensurabilità tra la situazione non grave di pericolo determinata dall'incidente, che aveva comportato la rottura del femore, e l'esito mortale determinato dal macroscopico errore nell'individuazione del gruppo sanguigno".In ogni caso, i riferimenti normativi per la redazione del parere, da prendere come punto di riferimento per argomentare il proprio elaborato, vanno rinvenuti nell'articolo 590, nell'articolo 40 e nell'articolo 41 del codice penale, che disciplinano, rispettivamente, le lesioni personali colpose, il rapporto di causalità e il concorso di cause.
Seconda traccia
Ecco, invece, il testo della seconda traccia estratta.
"Tizio, approfittando delle difficoltà economiche in cui versa Caio, presta a questi una somma di denaro pari ad euro 20.000 facendosi promettere in corrispettivo interessi usurai. Successivamente, a seguito della mancata restituzione integrale da parte di Caio della somma prestata e degli interessi pattuiti, Tizio incarica della riscossione del credito i suoi amici Mevio e Sempronio. Questi ultimi, ben consapevoli della natura usuraia del credito, contattano ripetutamente al telefono Caio e gli chiedono il pagamento del credito, minacciando di ucciderlo. Poiché Caio risponde di non poter pagare per mancanza di denaro, Mevio e Sempronio si portano presso l'abitazione di questi e dopo aver nuovamente richiesto il pagamento senza però ottenerlo, lo costringono a salire su di un'autovettura a bordo della quale lo conducono in aperta campagna. Dopo averlo fatto scendere dall'auto lo colpiscono entrambi ripetutamente con calci e pugni. I due quindi si allontanano minacciando Caio che se non pagherà entro una settimana torneranno da lui. Caio viene trasportato da un automobilista di passaggio in ospedale ove gli vengono diagnosticate lesioni consistite nella frattura di un braccio e del setto nasale con prognosi di guarigione di giorni 40. Caio decide di rivolgersi alla polizia a cui riferisce nel dettaglio sia la condotta posta in essere da Mevio e Sempronio in suo danno, sia il prestito usuraio effettuato da Caio. Attraverso l'individuazione fotografica operata da Caio, la polizia identifica Mevio e Sempronio. Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato di Mevio e Sempronio, individui le fattispecie di reato che si configurano a carico dei suoi assistiti e gli istituti giuridici che trovano applicazione nel caso in esame".
I riferimenti normativi che il candidato avrebbe dovuto utilizzare per la redazione del parere richiesto da tale seconda traccia sono, invece, gli articoli 582, 629 e 644 del codice penale.
Essi disciplinano, rispettivamente, le lesioni personali, l'estorsione e l'usura.
Una delle diverse sentenze che avrebbero potuto aiutare nella soluzione della questione sottoposta all'attenzione degli aspiranti avvocati, invece, è la numero 13244/2014 della Corte di cassazione, del 21 marzo 2014.
Con tale pronuncia, infatti, i giudici hanno chiarito che "il reato di usura è annoverabile tra i cd. delitti a "condotta frazionata" o a "consumazione prolungata" e, dunque, può concorrere nel reato solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento".
Domani, infine, sarà la volta della terza prova: la redazione di un atto giuridico
Questa volta i candidati potranno scegliere tra tre diverse alternative: un atto di diritto civile, uno di diritto penale e uno di diritto amministrativo.
A tal proposito si consiglia a tutti i candidati di ripassare bene le formule per la redazione dei diversi atti processuali.
Anche per la terza e ultima prova scritta quindi…un grande in bocca al lupo a tutti!