Oltre che per normale senso civico, tale accortezza non va dimenticata anche in ragione delle conseguenze giuridiche di un eventuale investimento. Il conducente di un veicolo, infatti, può essere responsabile di tale evento anche a prescindere dalla presenza delle strisce pedonali.
Ad averlo ribadito, recentemente, è stata la sentenza numero 4841/2015 della prima sezione civile del Tribunale di Milano.
Infatti, secondo il giudice meneghino, l'attraversamento della strada in assenza di segnaletica non può far ritenere automaticamente che il pedone abbia agito in maniera improvvisa o imprudente.
Nel caso di specie, oltretutto, il conducente non si era neanche costituito in giudizio. Cosa che, oltre ad essere reputata dal Tribunale indice di colpevolezza, non aveva permesso di provare un eventuale concorso di colpa della vittima.
L'incauto automobilista, quindi, non può andare esente da responsabilità.
Quest'ultima, infatti, avrebbe potuto semmai essere esclusa solo se si fosse riuscito a provare una condotta del pedone idonea a configurare una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile. Insomma: da sola sufficiente a produrre l'evento investimento.
Il solo eventuale comportamento imprudente del pedone o comunque violativo di una specifica regola comportamentale non sarebbe invece stato idoneo ad escludere la responsabilità, ma, semmai, si sarebbe potuto configurare come un concausa del sinistro.
Insomma niente da fare per il conducente: il pedone va risarcito.