di Lucia Izzo - Il palpeggiamento violento ad una donna può essere considerato fatto di minore gravità ai sensi dell'art. 609-bis, ultimo comma, c.p., se nel giudizio si prendono in considerazione le concrete modalità esecutive dell'azione e non si attribuisce rilievo alla sola personalità dell'imputato.
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 49577/2015 (qui sotto allegata) ha affermato che, "ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, c.p., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, cosi da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave e che il danno arrecato alla stessa, anche in termini psichici, sia stato significativamente contenuto".
Il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso di un uomo, condannato per il delitto di cui agli artt. 609-bis, comma 1 e 609-septies, comma 1, c.p. per aver costretto una donna a subire atti sessuali, consistiti nel palpeggiarla sui seni e tra le gambe con violenza, trattenendola con forza e trascinandola verso la propria autovettura al dichiarato fine di consumare un rapporto sessuale nonostante i reiterati rifiuti della stessa.
Dinnanzi agli Ermellini, l'imputato lamenta che il giudice d'appello, nel rideterminare la pena non ha applicato l'art. 609-bis, ultimo comma c.p., e tale doglianza è l'unica accolta dal consesso.
I giudici chiariscono che per configurarsi la circostanza per i casi di minore gravità è necessaria una valutazione globale del fatto. Per tale attenuante assumono, infatti, rilievo una serie di indici, che il giudice deve chiaramente valutare dopo aver esaminato le modalità dell'azione.
Nonostante l'uomo avesse riferito che gli eventi erano conseguenza di una lite per la restituzione del denaro a causa di una prestazione sessuale non ricevuta, i giudici del gravame avevano ritenuto insussistente il fatto di minore gravità attribuendo rilievo esclusivo alla sola personalità dell'imputato, senza prendere in considerazione le modalità esecutive dell'azione.
Per questo la Cassazione ritiene lacunosa la motivazione della sentenza impugnata in quanto non ha valutato complessivamente il fatto tenendo conto di tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa (mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di questa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età).
Parola al giudice del rinvio per una valutazione più approfondita ai fini della configurabilità o meno dell'attenuante del fatto di minore gravità, onde valutare se la libertà della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, esaminando anche il grado dell'offesa inferta alla vittima, anche in termini psichici.
Cass., III sez. penale, sent. 49577/2015