di Valeria Zeppilli - Nel caso in cui un comodato abbia ad oggetto un immobile volto a soddisfare le esigenze abitative della famiglia di colui che lo riceve e sia, così, privo di limiti temporali, in via generale il rapporto non cessa nel caso in cui il nucleo familiare si sia in parte dissolto a causa della separazione personale dei coniugi.
Se permangono le esigenze abitative di quella parte della famiglia che continua ad abitare nell'immobile, il comodante non può porre fine al rapporto.
Tuttavia, pur in assenza di un limite temporale, vi sono comunque esigenze che giustificano la cessazione del comodato.
Si tratta della sopravvenienza di un bisogno urgente e improvviso del comodante, come la necessità di utilizzare direttamente l'immobile o il deterioramento delle sue condizioni economiche.
In tal caso, la restituzione del bene può anche essere finalizzata alla sua vendita o alla sua locazione.
Sono queste le argomentazioni a sostegno della decisione numero 25356/2015 della Corte di cassazione, depositata il 17 dicembre (qui sotto allegata), frutto di una lunga e articolata dissertazione dei giudici in materia di comodato.
Nel caso di specie, l'immobile oggetto di tale contratto era stato chiesto indietro da uno dei proprietari in ragione del fatto che il bene aveva una struttura compatibile con il grave handicap motorio che aveva colpito il comodante.
È chiaro che si tratta di un bisogno che ha quelle caratteristiche sufficienti a legittimare la risoluzione del rapporto di comodato.
Così l'accoglimento della domanda di restituzione, avvenuto in primo grado e convalidato in appello, non può che essere confermato anche dinanzi al giudice di legittimità.
Corte di cassazione testo sentenza numero 25356/2015