Preminenti gli interessi del piccolo ossia la stabilità dell'habitat domestico e il diritto a frequentare il genitore collocatario

di Lucia Izzo - Va escluso il regime del c.d. affidamento alternato poiché deve essere tutelato l'interesse esclusivo del minore alla stabilità dell'habitat domestico e il diritto di avere una relazione significativa e costante con il genitore collocatario.

Infatti, nonostante la richiesta di affidamento alternato sia indirizzata sostanzialmente alla realizzazione di un regime paritetico in relazione al tempo che il minore dovrebbe trascorrere con ciascun genitore, tale parità non sempre risponde all'interesse del bambino e allo spirito dell'istituto dell'affidamento condiviso.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza 25418/2015 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un padre che aveva richiesto l'affidamento c.d. alternato relativamente alla frequentazione della figlia minore.


Il Tribunale per i Minorenni aveva collocato la minore presso la madre, regolamentando la frequentazione della piccola con il padre e determinato il contributo paterno per il mantenimento della bambina.

In sede d'appello l'uomo aveva richiesto l'affidamento "alternato", ma i giudici avevano confermato il precedente provvedimento ritenendo che la richiesta, nonostante volta ad un regime paritetico teso alla bigenitorialità, non rispondesse all'interesse del minore e allo spirito dell'istituto dell'affidamento condiviso

I genitori venivano sollecitati ad affidarsi ad un professionista per individuare un percorso in grado di dare pacifica attuazione all'affidamento, nell'esclusivo interesse della figlia dato l'elevato livello di conflittualità tra i due.


Anche dinnanzi agli Ermellini, la reiterata richiesta del genitore non trova accoglimento.

A nulla servono le doglianze circa la mancata salvaguardia del criterio della bigenitorialità come modello di regolamentazione del rapporto anche di frequentazione tra figlio minorenne e ciascuno dei genitori.

Neppure valgono a convincere i giudici le interpretazioni della giurisprudenza europea proposte dal ricorrente, secondo cui è necessario garantire effettività e massima assiduità della frequentazione tra minore e genitore non affidatario o non collocatario.


Nel caso di specie, i giudici della Suprema Corte ritengono congruamente motivata la decisione della Corte d'Appello e, alla luce delle preminenti esigenze di stabilità dell'habitat domestico del minore e del diritto di avere un rapporto assiduo con il genitore collocatario, evidenziano come il regime di visita già stabilito  dovesse ritenersi del tutto idoneo.


Non si ravvisa, infatti, alcuna violazione del diritto alla genitorialità o un travalicamento del canone dell'esercizio in concreto dell'affido condiviso considerando che la frammentazione della relazione del minore con uno dei due genitori può cedere il passo se vi siano situazioni in cui è necessario tutelare il benessere psico-affettivo del bambino.

Cass., VI sez. civ., ordinanza 25418/2015

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