di Lucia Izzo - Il mancato stabilimento della residenza nei termini di legge, non comporta la decadenza dall'agevolazione "prima casa" qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 25437/2015 (qui sotto allegata) bocciando il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della CTR Lombardia.
La Commissione Tributaria Regionale, aveva ritenuto meritevole d'accoglimento il ricorso di un contribuente che si era visto revocare i benefici "prima casa" per non aver trasferito la propria residenza entro il termine di 18 mesi previsto dalla legge.
Per la fruizione del beneficio, infatti, si richiede che, a seguito di acquisto di immobile in altro comune, il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione entro il termine di 18 mesi dall'acquisto.
Detto trasferimento, elemento costituivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità e imprevedibilità dell'evento.
Per gli Ermellini, nonostante la Commissione abbia sbagliato a ritenere che il termine entro il quale procedere al mutamento di residenza fosse ordinatorio (si tratta, infatti, di termine perentorio), la decisione si è conformata ai principi di diritto riconoscendo, nel caso i specie, la sussistenza della forza maggiore.
Infatti, il ricorrente aveva fatto rilevare che il ritardo era dipeso dal difficoltoso sfratto dell'inquilino che aveva frapposto ostacoli all'esecuzione per il rilascio promossa con diversi accessi, portando al differimento di circa dieci mesi per l'acquisizione del possesso dell'immobile.
Solo a seguito di CTU medico-legale con la quale veniva accerta la inesistenza della causa di intrasportabilità della occupante medesima, il proprietario riusciva ad ottenere l'accesso all'immobile.
Pertanto è corretto che tale ritardo non vada addebitato al contribuente, dunque il termine necessario per legge non risulta superato alla data di effettivo trasferimento della residenza.
Cass. VI sez. civile, ord. 25437/2015