Dal 2014 una notifica effettuata avvalendosi dell'elenco IPA potrebbe risultare nulla

Domanda: "E' valida la notifica in modalità telematica alla P.A. indirizzata a una pec tratta dal sito indicepa.gov.it?"

Risposta: L'elenco contenuto nel sito indicepa.gov.it (elenco IPA) oggi non è più un pubblico elenco al quale fare riferimento ai fini della notificazione in modalità telematica.

Con la conseguenza che avvalersi di un indirizzo p.e.c. ivi riportato potrebbe determinare la nullità della notifica, nel caso in cui non vi sia coincidenza con l'indirizzo riportato in un pubblico elenco.

In realtà, sino al 2014, il sito indicepa.gov.it poteva essere legittimamente utilizzato per individuare i corretti riferimenti per le proprie notificazioni.

Infatti, i pubblici elenchi utilizzabili ai fini delle notifiche sono quelli indicati dall'articolo 16-ter del decreto legge n. 179/2012.

Tale articolo, sino al 18 agosto 2014, così recitava:

"A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia".

L'elenco IPA, essendo previsto dal comma 6 dell'articolo 16 del d.l. n. 185 /2008, era quindi considerato a tutti gli effetti un pubblico registro.

Oggi però, come accennato, le cose sono cambiate.

Il decreto legge numero 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge numero 114/2014, ha emendato l'articolo 16-ter del decreto legge n. 179/2012, riducendo gli elenchi pubblici degli indirizzi p.e.c..

La norma, infatti, nella formulazione attuale si presenta così:

"A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 2/2009; dall'articolo 6-bis del d. lgs.82/2005, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia".

Come si vede, il riferimento all'articolo 16 del d.l. n. 185/2008 rimane limitatamente al comma 6, che contempla il registro delle imprese.

Sparisce, invece, ogni riferimento all'elenco IPA.

Sulla base del nuovo articolo 16-ter del decreto legge n. 179/2012, quindi, oltre al registro delle imprese, sono pubblici registri anche l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, l'Elenco degli indirizzi PA presso il Ministero della giustizia, l'Ini Pec e il Reginde.

Con la conseguenza che, ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, gli avvocati potranno far riferimento esclusivamente all'elenco consultabile sul sito del Ministero della giustizia (pst.giustizia.it), accessibile solo attraverso strumenti di autenticazione.

Purtroppo, nonostante il relativo termine sia scaduto da oltre un anno (ovverosia il 30 novembre 2014), non tutte le amministrazioni hanno ancora effettuato la comunicazione necessaria a inserire il loro indirizzo p.e.c. nell'elenco.

Con la conseguenza che gli avvocati, purtroppo, si trovano spesso impossibilitati ad eseguire una corretta notifica in modalità telematica alle P.A.

Vedi anche: la Guida pratica al processo civile telematico

Suggerisci un nuovo argomento per la rubrica: domande e risposte
Rubrica Domande e Risposte


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: