Se il trasferimento immobiliare tra coniugi è a titolo gratuito un eventuale negozio oneroso rappresenta un'eccezione

di Lucia Izzo - È illegittimo l'accertamento che il fisco invia al contribuente per segnalare un incremento patrimoniale se la compravendita dell'immobile che lo ha determinato è simulata.


Diversi elementi fanno presumere la simulazione, ad esempio le spese notarili sopportate dal venditore e non dal compratore e il trasferimento immobiliare avvenuto tra coniugi prima della separazione consensuale.

Lo ha affermato la CTR di Roma con sentenza n. 6339/2015 accogliendo il ricorso di una donna che aveva impugnato un accertamento a fini Irpef dell'Agenzia delle Entrate.

L'Ufficio determinava un incremento patrimoniale al contribuente per l'acquisto di un immobile, ritenendo ingiustificate le provviste economiche della ricorrente.

La donna, nell'impugnare il provvedimento dell'Ufficio, evidenzia la simulazione della compravendita, che in realtà sarebbe consistita in una donazione tra coniugi priva di dazione di denaro.

Tesi che convince la Commissione capitolina la quale precisa che "il giudice tributario può interpretare e riqualificare il negozio dedotto dalle parti ai fini impositivi, sia per escludere, che per ritenere sussistente una simulazione, e ciò indipendentemente dai requisiti formali per la sussistenza della simulazione, essendo la finalità della qualificazione a fini tributari volta ad accertare la capacita contributiva del soggetto".

Diversi gli elementi che implicitamente confermano la simulazione del trasferimento: i coniugi, separatisi consensualmente dopo due anni e mezzo dal trasferimento, avevano indicato nelle condizioni l'assegnazione alla donna della casa, mentre la stessa ricorrente si era impegnata a intestare la proprietà dell'immobile all'ex senza alcun corrispettivo in cambio.

Vero è, chiariscono i giudici, che il trasferimento immobiliare a titolo oneroso intervenuto tra coniugi è una possibilità che non va esclusa a priori, ma rappresenta un'eccezione.

Su tali presupposti, quindi, non si evidenzia alcuna conferma dei riscontri affermati dall'Agenzia per quanto riguarda la disponibilità reddituale in capo alla donna delle somme indicate nell'atto notarile: al contrario, gli elementi emersi fanno propendere per la gratuità del trasferimento.

Vedi anche:
Il contratto di compravendita

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: