La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n.18294/2004) ha stabilito che il "presupposto dell'imposta è possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa" e che "è errata in diritto l'affermazione del giudice 'a quo' che fa coincidere la nascita dell'obbligo di pagare l'imposta con la stipula del rogito notarile di trasferimento di proprietà". Con questa decisione i Giudici della Corte hanno ritenuta errata la decisione della Commissione tributaria regionale di Firenze che, nel caso concreto, aveva stabilito che l'obbligo del pagamento del tributo nasceva soltanto con la stipula del rogito notarile, senza dare alcun rilievo alla precedente utilizzazione dell'alloggio.
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