L'imputata aveva anche attuato un controllo morboso di quanto accadeva nel palazzo avvalendosi anche dell'uso di una videocamera per documentare un sospetto "via vai" nei pressi della propria abitazione.
Tutti comportamenti considerati molesti dai giudici di merito.
La Corte di Cassazione nel confermare il verdetto ha anche chiarito che, ai fini della sussistenza di tale fattispecie di reato, qualsiasi luogo in cui ciascuno può fare accesso in determinati momenti o possedendo determinati requisiti deve reputarsi luogo aperto al pubblico. Quindi anche l'androne di un palazzo o la scala comune a più abitazioni.
NB: L'Art. 660 del codice penale (Molestia o disturbo alle persone) dispone quanto segue:
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
La Cassazione da ultimo ha ricordato che, nei casi (come quello sottoposto alla sua attenzione) in cui ci si trovi dinanzi a una "doppia pronuncia conforme", ovverosia di uguale segno sia in primo che in secondo grado, l'eventuale vizio di travisamento (contestato dalla ricorrente) può essere rilevato dinanzi al giudice di legittimità solo se l'argomento probatorio che si intende travisato è stato oggetto di valutazione per la prima volta nella motivazione della sentenza di appello.
Corte di cassazione testo sentenza numero 42392/2015