L'eccezione di revocabilità o comunque di inefficacia dell'atto su cui si fonda il credito insinuato costituisce una eccezione in senso stretto che deve essere proposta nei termini e nelle forme previste dal codice di rito per la deduzione da parte del convenuto delle eccezioni non rilevabili d'ufficio e ciò in quanto, esauritasi la fase amministrativa (avente natura officiosa) di cui all'art. 101 III co. p.p. l. fall., ha inizio un giudizio di cognizione di natura contenziosa disciplinato dalle regole del diritto processuale comune.
Nella sentenza
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