L'obiettivo è che la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà unilaterale del prestatore di lavoro sia "genuina".
Dal testo diramato nei giorni scorsi dal Ministero, nella sostanza, emerge che il modulo per la dichiarazione di dimissioni è stato oggetto di modifiche condivise con l'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità.
In esso, infatti, è ora riportata un'informativa sui diritti spettanti ai lavoratori/genitori, volta a garantire l'effettiva consapevolezza da parte di costoro del gesto che stanno compiendo.
Nel modulo, inoltre, è ora precisato che l'indennità prevista per il licenziamento è estesa all'ipotesi di dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre, solo sino al compimento del primo anni di vita del figlio, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa per le quali essa è comunque prevista.
Il modello, poi, presenta due nuove voci: una concernente l'avvenuta richiesta degli istituti normativi e contrattuali a sostegno della genitorialità e l'altra concernente il loro effettivo godimento.
La circolare ha reso inoltre noto che nel modulo, così come nel report per la rilevazione statistica che gli uffici territoriali sono tenuti a compilare, va specificata in calce la causa per la quale le dimissioni non sono state convalidate, scegliendo tra tre tipologie: mancata genuinità del consenso, mancata conoscenza dei propri diritti, altro.
Nel nuovo modello, infine, è parzialmente modificato l'elenco delle motivazioni alla base delle dimissioni.
Insomma, a partire dal 1° gennaio 2016, la nuova modulistica renderà il controllo sulle risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro del genitori ancora più stringente.
Ministero del lavoro testo circolare numero 22350 del 18 dicembre 2015