di Lucia Izzo - L'anziano può validamente cedere la nuda proprietà di casa alla badante affinché lo assista fino ai suoi ultimi giorni di vita, anche se beneficia dell'amministrazione di sostegno: in questo caso il nonnino dovrà rivolgersi al giudice per ottenere la necessaria autorizzazione all'atto dispositivo.
Lo ha stabilito il Tribunale di Torino in un recente decreto pubblicato dalla settima sezione civile (giudice Marco Carbonaro).
Per il giudice il vecchietto può essere parte del contratto atipico di vendita della propria abitazione, di cui conserva l'usufrutto, alla propria badante che si impegna da parte sua a prestare assistenza morale e materiale al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, con l'aiuto del marito, fino alla di lui morte.
Il negozio sfugge alla dichiarazione di nullità che interverrebbe se mancasse la necessaria alea (per difetto di causa), ossia se l'anziano fosse in gravi condizioni di salute o in immediato pericolo di vita.
Invece, nonostante i 76 anni di età e alcune patologie anche significative, le speranze di vita del vecchietto non sono ridotte e sussiste la necessaria aleatorità anche grazie alle particolari condizioni del contratto e al fatto che l'immobile non sia di grande valore.
Nessun impedimento, quindi, alla sottoscrizione di un contratto vitalizio assistenziale in cui l'anziano mantiene l'usufrutto dell'immobile che rappresenta un giusto controbilanciamento di interessi e lo garantisce.
Il giudice provvede, quindi, ad autorizzare l'operazione con cui l'anziano vende la propria abitazione per trasferirsi in un appartamento di dimensioni più modeste, ma confacenti alle sue esigenze di vita che sono salvaguardate essendo il nonnino beneficiario dell'amministrazione di sostegno in grado di autodeterminarsi.
È concesso, quindi, procedere all'emissione degli assegni circolari per acquistare il nuovo immobile.
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