di Lucia Izzo - Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 25675/2015 (qui sotto allegata).
Dinnanzi ai giudici di legittimità il ricorrente impugnava la decisione che aveva accolto la domanda di riconoscimento di paternità proposta da una donna nei suoi confronti.
L'uomo sostiene che la corte di merito avrebbe errato nel ritenere sufficiente la prova della paternità alla luce delle dichiarazioni scritte della madre dell'attrice e dell'ingiustificato rifiuto del convenuto di sottoporsi all'esame del DNA.
Deduce, che, il rifiuto di sottoporsi all'accertamento ematico non possa costituire un elemento a sostegno della fondatezza della domanda avversaria, proprio per la mancanza di qualsivoglia elemento a sostegno del preteso rapporto di filiazione.
Censure prive di fondamento per i giudici di Piazza Cavour.
Infatti la corte territoriale ha correttamente applicato il principio per il quale nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, "la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto"
Ciò significa che il giudice potrà liberamente valutare il rifiuto del padre di sottoporsi al test del DNA, ex art. 116, secondo comma, c.p.c. "anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò né una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l'uso dei dati nell'ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l'accertamento, è tenuto al segreto professionale ed al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali".
Pertanto, non sussiste alcun ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale e, d'altra parte, "l'inidoneità, sancita dall'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ., della sola dichiarazione della madre a costituire prova della paternità stessa, non è assimilabile al divieto assoluto di utilizzazione di simili dichiarazioni, non potendosi escludere, coerentemente con il disposto del secondo comma dell'art. 116 cod. proc. civ. che il giudice possa utilizzarle, come argomento di prova, al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti medesime in corso di giudizio, coniugandone il contenuto con altri simili argomenti, così da fondare, sul risultato complessivamente ottenuto in tal guisa, il proprio legittimo convincimento".
Anzi, è utile far rilevare come il ricorrente era inizialmente rimasto contumace e solo costituendosi all'udienza di precisazione delle conclusioni aveva tardivamente "disconosciuto" la scrittura, in realtà proveniente da un terzo (la madre).
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Cass., I sez. civile, sent. 25675/2015