Avv. Francesco Pandolfi - Il caso sottoposto all'attenzione del Consiglio di Stato, nel parere in commento (n. 2647/2015) riguarda la presentazione di due istanze da parte di un soggetto, aventi ad oggetto un permesso di costruire. Tali istanze vengono respinte in quanto in prossimità dell'area si trova un'azienda agricola appartenente ad altro soggetto, il quale a sua volta, aveva presentato una domanda per trasformare (in parte) la stessa in un allevamento di suini, a distanza inferiore di metri 100 dalla proprietà del primo. Domanda questa che, ove accolta, avrebbe impedito il rilascio del permesso di costruire, essendo prescritta dal Regolamento di Igiene la distanza minima di metri 100.
In corso di causa e all'esito dell'istruttoria emerge che una delle due stalle (quella per bovini) era in realtà a metri 81 circa dall'abitazione del primo soggetto, l'altra (quella per suini) si trovava a metri 128 circa dalla nuova abitazione oggetto dell'istanza di permesso di costruire.
Per il Consiglio di Stato, i provvedimenti impugnati (con i quali il Comune aveva rigettato le istanze di permesso di costruire) sono carenti di motivazione e vanno annullati, visto che l'istanza edilizia presentata dal primo soggetto è in tutto rispettosa delle regole sulle distanze poste dal Regolamento locale di Igiene (come del resto certificato dalla Asl e perché non in conflitto con l'istanza di cambio di destinazione d'uso di Caio).
Alla luce di quanto affermato dal giudice amministrativo, dunque, al fine di evitare il rigetto da parte dell'amministrazione, è sempre bene verificare che le norme sulle distanze siano rispettate.
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