Lo sciatore a monte deve moderare la velocità quando arriva a valle, in modo da evitare ogni possibili collisioni con gli altri utenti della pista

di Lucia Izzo - Lo sciatore a monte deve mantenere una condotta in grado di evitare collisioni con gli sciatore a valle. Soltanto il primo, infatti, è in grado di vedere lo sciatore che si trova a fine pista e, pertanto, può adeguare la propria condotta a quella di colui che si trova davanti rispetto al suo percorso


Lo chiarisce il Tribunale di Trento, nella sentenza n. 567/2015 (qui sotto allegata).

Dinnanzi al giudice territoriale ricorre una donna per chiedere il risarcimento dei danni provocati da un incidente avvenuto sulle piste da sci, mentre la ricorrente era ferma nello spazio innevato, tra l'area sciabile ed il parcheggio della funivia priva dell'attrezzatura ai piedi, avendo da poco ultimato di sciare. 


Il convenuto, che stava per arrestare la sua discesa, giunto in prossimità del piano che corrisponde al fine pista e che funge da collegamento tra impianto e parcheggio sottostante, impattava sulle reti di protezione del bordo della pista, nell'atto di schivare altro utente presente sul piano di fine pista. 

A seguito dell'urto, il giovane perdeva il controllo degli sci e scivolando sul manto nevoso andava a colpire violentemente la donna, facendola cadere a terra e provocandole lesioni. 


Per decidere sulla controversia, il giudice richiama le disposizioni della legge 363/2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo). 


Nel caso di specie, la giurisprudenza ha ritenuto che deve applicarsi l'ordinaria disciplina della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.; infatti, poiché lo sci non è annoverato tra i veicoli soggetti alla disciplina del codice della strada neppure la disciplina di cui all'art. 2054 c.c. può essere applicata per tutelare le persone danneggiate dalla circolazione di persone munite di tale particolare attrezzo. 


Emerge con evidenza, nella situazione descritta, la colpa specifica del giovane in merito alla produzione del sinistro e il relativo nesso causale tra la sua condotta ed il danno subito dalla donna, non avendo lo sciatore provatone l'assenza o altro elemento che lo potesse esonerare da responsabilità.


Il giudice chiarisce che l'area di "fine pista", proprio perché deputata all'arrivo degli sciatori, richiede che gli stessi debbano "prestare un condotta prudente, volta a moderare la propria velocità in modo da poter fermare in tutta sicurezza la propria discesa, evitando pertanto che vengano impattati soggetti terzi".


Ciò trova conferma nell'art. 9 della legge 24.12.2003 n. 363, che prevede "che gli sciatori devono tenere una condotta che in relazione alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale non costituiscano pericolo per l'incolumità altrui".


Lo sciatore che da monte giunge a valle, poiché è in grado di vedere chi ha davanti, può adeguare la propria condotta a quella di colui che si trova davanti rispetto al suo percorso. Costui, cioè, "deve essere in grado di prevedere ogni possibile movimento di colui che lo precede (posto che, in assenza di regole particolari, come visto, chiunque può arrestarsi sulla pista, o compiere svolte improvvise, anche per evitare ostacoli, o ben può cadere improvvisamente); pertanto colui che proviene da monte deve fare in modo di tenere una certa distanza da chi lo precede, atta a scongiurare ogni possibile collisione".


Il convenuto, pertanto, avrebbe dovuto "moderare la propria velocità, tenendosi a distanza dall'attrice e dovendo prevedere la presenza di ulteriori persone a fine della pista, in modo tale da rallentare la propria marcia e fare in modo di arrestare la propria corsa in modo da evitare pericolo in capo a terzi".

In questo senso, non ha fondamento l'affermazione della responsabilità per la presenza di un soggetto terzo, che ha tagliato la strada al resistente, facendogli cambiare direzione, posto che lo sciatore doveva fare in modo di arrestare la propria corsa in condizioni di sicurezza anche di fronte a tale possibile pericolo.


Sussiste, quindi, una responsabilità del resistente di natura esclusiva e va risarcito il danno patrimoniale all'attrice, determinato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano. 


Tribunale di Trento, sent. 567/2015

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