Quando è possibile l'estinzione delle obbligazioni può avvenire anche per tale causa e le ipotesi in cui ciò non è possibile
di Valeria Zeppilli - In via generale le obbligazioni che un soggetto contrae si estinguono con il loro adempimento.

Tuttavia, talvolta l'estinzione può avvenire anche per cause diverse: una di queste è la compensazione.

Essa si verifica quando due soggetti sono obbligati reciprocamente in forza di due distinti rapporti obbligatori; quando essi, cioè, sono sia debitore che creditore l'uno dell'altro.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui Tizio debba a Caio 1000 euro sulla base di una determinata obbligazione e Caio, a sua volta, debba a Tizio altri 1000 euro (o anche una somma maggiore o minore) sulla base di un'altra, diversa, obbligazione.

In ragione dell'esigenza di economicità degli atti giuridici, in simili ipotesi il nostro ordinamento prevede che i due debiti si estinguano per le quantità corrispondenti.

Che operi, in sostanza, la compensazione.

Un tipico esempio di compensazione è quello posto alla base del rapporto di conto corrente.

Tale contratto, infatti, si fonda sull'obbligazione reciproca delle parti che lo stipulano a non esigere i rispettivi crediti ma a metterli in conto.

Tipologie di compensazione

Il nostro ordinamento contempla tre diverse tipologie di compensazione: quella legale, quella giudiziale e quella volontaria.

La compensazione legale è quella che opera automaticamente al ricorrere di determinati presupposti, ovverosia quando i due debiti sono omogenei, liquidi ed esigibili.

Ciò vuol dire che affinché un'obbligazione si possa estinguere per compensazione con un'altra obbligazione è necessario che entrambe abbiano per oggetto somme di denaro o quantità di cose fungibili dello stesso genere, siano determinate nel loro ammontare e non siano sottoposte a termine non ancora scaduto.

La compensazione legale opera dal momento in cui i due debiti hanno iniziato a coesistere, quindi anche retroattivamente. Essa, tuttavia, non è rilevabile d'ufficio ma deve essere necessariamente eccepita dal debitore.

La compensazione giudiziale, invece, è quella che è stabilita dal giudice, anche per una sola parte dell'obbligazione. Essa necessita che i debiti siano omogenei ed esigibili, mentre non importa che essi siano anche liquidi.

È tuttavia fondamentale che il giudice consideri l'obbligazione di pronta e facile liquidazione.

La compensazione volontaria, infine, è quella stabilita dalle parti in assenza dei presupposti necessari per una compensazione giudiziale o legale.

Esclusioni

Occorre in ogni caso precisare che la compensazione non è possibile per qualsiasi obbligazione.

L'articolo 1246 del codice civile, infatti, esclude l'applicabilità dell'istituto per determinati crediti.

Si tratta, nel dettaglio, dei crediti per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, dei crediti per la restituzione di cose depositate o date in comodato e dei crediti dichiarati impignorabili.

Sulla base di tale disposizione, inoltre, la compensazione non opera quando il debitore vi abbia preventivamente rinunciato e nei casi in cui essa sia vietata dalla legge.

Ecco il testo degli articoli del codice civile che disciplinano la compensazione

Art. 1241. Estinzione per compensazione.
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

Art. 1242. Effetti della compensazione.
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.

Art. 1243. Compensazione legale e giudiziale.
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Art. 1244. Dilazione.
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.

Art. 1245. Debiti non pagabili nello stesso luogo.
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.

Art. 1246. Casi in cui la compensazione non si verifica.
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
3) di credito dichiarato impignorabile;
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge.

Art. 1247. Compensazione opposta da terzi garanti.
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.

Art. 1248. Inopponibilità della compensazione.
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.

Art. 1249. Compensazione di più debiti.
Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1193.

Art. 1250. Compensazione rispetto ai terzi.
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.

Art. 1251. Garanzie annesse al credito.
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

Art. 1252. Compensazione volontaria.
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.

Valeria Zeppilli

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