di Valeria Zeppilli - Quando nel corso di una separazione è necessario dividere il patrimonio immobiliare dei coniugi è possibile stipulare appositi accordi per il trasferimento. Ma cosa accade se uno dei coniugi decide di non ottemperare a quanto pattuito in sede di separazione?
Un caso del genere è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Catania, che con una interessante pronuncia del 21 ottobre 2015 (qui sotto allegata), ha affermato innanzitutto che gli accordi con i quali i coniugi pattuiscono la divisione dei loro beni sono contratti atipici.
Tale natura giuridica fa si che li si possa considerare validi, purché non vadano a ledere dei diritti protetti dal nostro ordinamento.
Assumendo tale posizione, in realtà, il Tribunale di Catania non ha fatto altro che aderire (espressamente) a un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, in base al quale le pattuizioni con le quali i coniugi si obbligano a trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale non possono essere considerate né convenzioni matrimoniali ex articolo 162 c.c. né contratti di donazione. Simili accordi, infatti, non postulano il normale svolgimento della convivenza coniugale né hanno come causa tipici scopi di liberalità.
Essi, insomma, integrano un contratto atipico, con propri presupposti e finalità.
Di conseguenza, se uno dei due coniugi si rifiuta di ottemperare a quanto stabilito negozialmente con l'altro, la domanda con la quale si chiede che l'accordo sia eseguito giudizialmente deve essere qualificata come domanda di esecuzione in forma specifica.
Ciò senza che possa costituire un ostacolo al suo accoglimento "l'aver negato la natura «preliminare» dell'impegno a trasferire concluso in sede di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta".
Per la moglie, quindi, nel caso di specie non vi è stato nulla da fare: quanto pattuito con il marito va eseguito.
Tribunale di Catania testo sentenza 21 ottobre 2015