Segnalazione illegittima senza dimostrazione dell'invio della raccomandata di avvertimento corredata almeno dalla ricevuta di spedizione

Avv. Guido Rini - Nel caso di specie il ricorrente dinanzi l'Arbitro Bancario Finanziario, per il tramite di un legale, contestava la legittimità delle segnalazioni negative a suo nome nel Sistema di Informazioni Creditizie relative a due finanziamenti precedentemente accesi. 

Denunciava in particolare di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione previsto dall'art. 4, comma 7, del "Codice di Deontologia e Buona Condotta".

Chiedeva, pertanto, la cancellazione delle segnalazioni negative a suo nome presenti presso il S.I.C. e la refusione delle spese legali sostenute per lo svolgimento della procedura.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario finanziario faceva presente che, come si poteva evincere dalla documentazione prodotta, i finanziamenti accesi dal ricorrente avevano avuto fin dall'inizio un andamento irregolare, così da rendere necessari numerosi solleciti e il ricorso a società terze per il recupero dei crediti.

Non avendo tali iniziative sortito alcun effetto, erano stati inoltrati, a mezzo del servizio POSTEL, i previsti preavvisi di imminente iscrizione nei S.I.C. e successivamente, le comunicazioni, a mezzo raccomandata, di decadenza dal beneficio del termine.

Riteneva in conclusione di aver correttamente applicato la normativa vigente e, per quanto riguarda la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di preavviso richiama la dec. n. 3089/2012 del Collegio di coordinamento dell'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) secondo la quale, pur in assenza della spedizione del preavviso a mezzo raccomandata, la conoscenza dello stesso può essere desunta per facta concludentia dagli atti della controversia.

Quanto alla richiesta di rimborso delle spese legali, l'intermediario riieneva che la stessa andava rigettata perché trattavasi di spese non necessarie per lo svolgimento della procedura presso l'Arbitro.

Chiedeva pertanto che il ricorso fosse respinto perché infondato in fatto e in diritto.

In replica alle controdeduzioni il procuratore del ricorrente faceva rilevare che dalla documentazione fornita dall'intermediario non potevano desumersi elementi di prova né della effettiva trasmissione del preavviso né della sua ricezione.

In risposta, l'intermediario respingeva i contenuti della replica richiamando le numerose comunicazioni indirizzate al ricorrente a fronte dei suoi ripetuti inadempimenti, tutte inviate tramite il servizio POSTEL che conferisce caratteristiche di tracciabilità delle comunicazioni inoltrate a suo mezzo.

La questione posta dal ricorso era attinente quindi la legittimità delle segnalazioni negative effettuate dall'intermediario presso i Sistemi di Informazioni Creditizie a fronte di un inadempimento da parte del debitore, in ordine agli obblighi restitutori relativi a dei finanziamenti, inadempimento sulla cui esistenza non sussisteva controversia fra le parti.

In proposito è noto che, secondo la disciplina vigente [art. 12 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e art. 4, comma 7 del "Codice di Deontologia e Buona Condotta"], affinché la segnalazione alle centrali rischi private del nominativo di un debitore, quale cattivo pagatore, possa essere considerata legittima è necessario che essa sia preceduta dal preavviso di imminente iscrizione previsto dal citato art. 4, comma, 7, del Codice deontologico.

Tale norma stabilisce che "al verificarsi di ritardi nei pagamenti il partecipante [ai sistemi informativi] … avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie". Rivestendo il preavviso natura di atto recettizio, perché possa produrre i suoi effetti è poi necessario che esso giunga effettivamente a conoscenza del debitore e tale circostanza, come più volte ribadito dal Collegio (cfr., fra le tante, dec. n. 1831 del 29.9.2011) può essere provata mediante la produzione in giudizio da parte dell'intermediario della lettera raccomandata con cui il preavviso è stato trasmesso, corredata almeno della ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass., Sez. III civ. 8 agosto 2007, n. 17417), è idonea a fondare una presunzione di ricezione da parte del destinatario.

Nel caso de quo l'intermediario non era stato in grado di produrre tale documentazione, ma sosteneva che la prova dell'avvenuta adempimento dell'obbligo ex art. 4, comma 7, del Codice deontologico potesse comunque desumersi dall'invio delle comunicazioni di preavviso a mezzo del servizio POSTEL che fornirebbe una presunzione di ricezione non dissimile da quella che accede alla spedizione a mezzo raccomandata.

Il Collegio non riteneva tuttavia che tale assunto potesse essere condiviso atteso che il servizio POSTEL, almeno nella sua configurazione attuale, fornisce certezza alla spedizione della corrispondenza,ma, non prevedendo alcuna modalità di tracciabilità del suo inoltro, non ne garantisce, al pari della corrispondenza ordinaria, la ricezione da parte del destinatario (cfr. dec. n. 3766/2012; dec. 2774/2013).

Quanto poi al richiamo operato dalla parte ai principi enunciati dal Collegio di coordinamento con la dec. n. 3089/2012, il Collegio osservava inoltre che negli atti del procedimento non erano rinvenibili elementi ulteriori idonei a fondare anche solo una presunzione di conoscenza dell'imminente segnalazione nei SIC da parte del ricorrente.

Da tutto quanto sopra era pertanto da concludere che nel caso in esame la segnalazione alle Centrali rischi private, in quanto effettuata in carenza delle condizioni richieste dalla disciplina vigente, risultava illegittima e che tale illegittimità si estendeva altresì al trattamento dei dati concernente la diffusione di evidenze negative a carico del ricorrente.

Il Collegio disponeva pertanto attraverso la Decisione N. 5484 del 28 ottobre 2013 che le evidenze presenti presso i S.I.C. a carico del ricorrente dovessero essere senza indugio cancellate dall'intermediario resistente.

Il Collegio riteneva, inoltre, ammissibile il risarcimento del danno correlato delle spese sostenute per l'intervento del legale che aveva curato gli atti del procedimento, considerato che la procedura presso l'ABF non esclude la possibilità per il ricorrente di farsi rappresentare da un legale.

avv.guido.rini@gmail.com



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