di Lucia Izzo - Qualunque genitore farebbe il possibile per vedere felici i propri figli ma quando è in atto una separazione, si cerca in ogni modo di "rimediare" alle ricadute negative sui figli cercando di far sentire il proprio "affetto" anche attraverso i regali.
Ma i regali ai figli, avverte la Cassazione, qualunque sia il loro costo, non possono sostituire il mantenimento.
La Suprema Corte ha avuto occasione di affrontare l'argomento nella sentenza n. 23017 del 2014, su ricorso presentato da un padre separato resosi colpevole del reato previsto dall'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e non aver versato l'assegno di mantenimento a favore della figlia minore.
Inutile per l'uomo eccepire l'insussistenza dello stato di bisogno della donna e della bambina alla quale nulla sarebbe stato fatto mancare, comprese regalie varie nonostante la precarietà dell'attività lavorativa da lui svolta.
Per gli Ermellini sussiste lo stato di bisogno della bambina in quanto l'adempimento dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza si concretizza "con la messa a disposizione - continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze - dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una 'gestione' ordinata delle quotidiane esigenze di 'sussistenza' del minore; o, quantomeno, con la contribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario".
Contributi economici materiali e spese voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, nonostante siano a favore del minore, non sono idonee al coordinamento delle esigenze primarie del bambino o ad adempiere l'obbligo di mantenimento.
Tali esigenze primarie, che devono essere assicurate e assolte prioritariamente, sono individuate dalla Corte nel vitto adeguato, alloggio confortevole, scuola, sanità.
Pertanto ogni regalia occasionale da parte del genitore obbligato che si ponga, come nella fattispecie ricostruita dai Giudici del merito, in alternativa alla regolare contribuzione per concorrere, per la propria parte, a sollevare il minore dalle naturali permanenti esigenze sostentamento, è assolutamente irrilevante.
Meglio ricordarselo quando si decide di regalare al figlio oggetti non propriamente economici. Del resto l'amore non si compra con i regali ma si conquista con le dimostrazioni d'affetto.
Cassazione, VI sez. penale, sent. 23017/2014