di Valeria Zeppilli - Non sempre, quando si riceve una contravvenzione, è necessario pagarla.
In alcuni casi, infatti, le contravvenzioni presentano dei vizi sia di forma che di sostanza idonei a renderle invalide.
Vediamo, brevemente, quando il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada potrebbe non essere dovuto:
Notifica tardiva
Un importante esempio di vizio formale idoneo a inficiare una contravvenzione è rappresentato dal fatto che essa sia stata notificata in ritardo rispetto al termine di 90 giorni dall'infrazione previsto dall'ordinamento.
Tale termine, infatti, è posto dall'articolo 201 del codice della strada come quello massimo per notificare l'infrazione ai trasgressori nei casi in cui, in deroga alla regola generale della contestazione immediata, è ammessa la contestazione "differita" (ci si riferisce, ad esempio, alle ipotesi di impossibilità di raggiungere un veicolo per l'eccesiva velocità tenuta, all'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, al sorpasso vietato).
Assenza di elementi essenziali nella contravvenzione
Altro esempio di vizio formale che permette di impugnare una contravvenzione è rappresentato dall'assenza, in essa, di alcuni dei dati necessari, come, ad esempio, le generalità del conducente, l'indicazione dell'agente che la ha elevata, il riferimento alla norma violata.
Per capire meglio a cosa ci si sta riferendo, basta dare un occhio all'articolo 383 del d.p.r. n. 495/1992 (contenente il regolamento attuativo del codice della strada).
Tale norma stabilisce infatti che i verbali di accertamento delle infrazioni devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali è avvenuta la violazione, delle generalità e della residenza del trasgressore ed eventualmente del proprietario del veicolo o del soggetto solidale.
In essi vanno inoltre indicati gli estremi della patente di guida, il tipo del veicolo e la targa.
Infine non vanno omesse la sommaria esposizione del fatto e l'indicazione della norma violata, oltre che le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserimento.
Strisce blu fuori dal centro storico
I vizi sostanziali che rendono possibile evitare il pagamento di una contravvenzione, invece, sono quelli che dipendono dal mancato rispetto, in questo caso da parte dell'amministrazione, delle regole previste dal codice della strada o da altre disposizioni di legge.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui nelle immediate vicinanze dell'area a pagamento sita fuori dal centro storico, dove si sia presa una multa per non aver pagato la relativa tariffa, non vi siano aree di parcheggio libere.
L'articolo 7 del codice della strada, infatti, al comma 8 prescrive che i Comuni che assumono l'esercizio diretto di parcheggi con custodia o lo diano in concessione o dispongano l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, devono necessariamente riservare un'area adeguata da destinare a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Restano esclusi da tale obbligo i casi in cui le zone in cui vengono predisposti i parcheggi sono "aree pedonali" o "zone a traffico limitato", rientrano tra quelle definite " A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici numero 1444 del 2 aprile 1968 o sono zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico.
Sulle strisce blu vedi anche:
» Strisce blu: quando la multa è illegittima - Lucia Izzo - 17/05/16
» Strisce blu: niente multa se il ticket non è sul parabrezza - Lucia Izzo - 29/04/16
» Strisce blu: mancano posti gratuiti? In certi casi la multa si paga ugualmente - Valeria Zeppilli - 05/03/16
» Le multe sulle strisce blu fuori tempo massimo. I chiarimenti del ministero - Lucia Izzo - 02/07/15
» La Cassazione ribadisce: illegittime le multe su strisce blu se non ci sono aree di parcheggio gratuite - Licia Albertazzi - 10/09/14
Parcheggio lungo la carreggiata
Altro vizio sostanziale di una contravvenzione è rappresentato dal fatto che essa sia stata elevata in relazione alla sosta su un parcheggio a pagamento posto lungo la carreggiata in violazione del comma 6 dell'articolo 7 del codice della strada.
Tale norma, infatti, prevede che le aree destinate al parcheggio devono essere sempre ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
Contravvenzione per ticket scaduto
Con riferimento al ticket per il parcheggio è, poi, interessante segnalare che la contravvenzione elevata per sosta prolungata oltre la sua scadenza potrebbe essere annullata, a meno che non vi sia un'apposita delibera comunale che rende legittimo un tale tipo di contravvenzione.
Infatti, il lasciare la propria auto parcheggiata all'interno delle strisce blu oltre l'orario per il quale si era provveduto al pagamento necessario non rappresenta una violazione del codice della strada.
Si tratta, piuttosto, di un inadempimento contrattuale nei confronti del gestore del parcheggio, che dovrà provvedere in altro modo a riscuotere la differenza.
In generale, quindi, nessuna contravvenzione potrà essere legittimamente elevata.
Vedi anche: Strisce blu: niente multa se il ticket è scaduto
Autovelox non tarato
Tra le altre ipotesi che potrebbero rendere annullabile una contravvenzione vi è quella in cui essa sia frutto di un accertamento effettuato mediante un autovelox non tarato.
La taratura di tali apparecchiature, infatti, deve essere sottoposta a verifica periodica, documentabile dalle amministrazioni che le gestiscono.
In caso contrario, la sanzione eventualmente comminata per eccesso di velocità accertato tramite autovelox perde di validità.
Sulla illegittimità dell'autovelox vedi anche:
» Cassazione: nulle le multe per eccesso di velocità se è dimostrato lo stato di necessità del conducente - Lucia Izzo - 15/04/16
» Gobba sull'asfalto? Niente risarcimento al centauro che supera i limiti di velocità - Valeria Zeppilli - 12/04/16
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» Eccesso di velocità: strumenti per l'accertamento e loro taratura periodica - Raffaele Vairo - 01/07/15
Targa non leggibile
Vi è poi il caso in cui nella foto scattata ai fini dell'accertamento la targa non risulti perfettamente leggibile.
A tal proposito basti pensare che, con sentenza del 14 gennaio 2008, il Giudice di Pace di Caserta ha accolto ricorso di un automobilista avverso una contravvenzione proprio perché dalle foto scattate non risultava chiaramente la targa del suo veicolo.
Tale circostanza aveva fatto sorgere, nel caso di specie, dubbi in capo al giudicante circa il fatto che la violazione contestata fosse effettivamente stata commessa dal veicolo di proprietà del ricorrente.
E, dato che è della Pubblica Amministrazione l'onere di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che il mancato rispetto del rosso semaforico era stato posto in essere all'auto del conducente sanzionato mentre le foto depositate non offrivano tale certezza, nel caso di specie l'automobilista si è salvato dalla sanzione.
Assenza di segnaletica stradale
Occorre poi non dimenticare che il decreto ministeriale 15 agosto 2007, all'articolo 2, stabilisce che agli automobilisti deve essere data preventiva informazione dell'installazione di dispositivi di controllo elettronico della velocità.
I cartelli contenenti tale informazione vanno posizionati con adeguato anticipo, valutato dalla giurisprudenza in maniera non uniforme. Ad esempio, mentre alcuni giudici considerano imprescindibile ripetere il cartello dopo un incrocio, altre sentenze, tra cui alcune molto recenti, ritengono tale circostanza non necessaria (cfr. Cass. numero 9770/2016 del 12 maggio 2016).
Segnaletica stradale non leggibile
Ai casi sopra visti si aggiunge quello in cui la segnaletica stradale idonea ad allertare l'automobilista poi sanzionato del fatto che la zona è sottoposta a controllo della velocità non sia leggibile.
Infatti l'articolo 79 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al d.p.r. numero 495 del 16 dicembre 1992, sancisce chiaramente che "tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno".
Segnaletica stradale posta su un solo lato
Ugualmente impugnabile è la contravvenzione elevata a seguito di rilevazione elettronica della velocità segnalata, in una strada a più carreggiate, solo a sinistra o solo a destra.
È infatti ormai pacifico che se una strada è a due o più corsie, il cartello che indica il limite di velocità deve essere visibile agli automobilisti che si trovano a sinistra allo stesso modo di quelli che si trovano a destra.
Si pensi a tal proposito che, con la sentenza numero 892/2014, il Giudice di pace di Venezia ha accolto il ricorso di un automobilista avverso una contravvenzione per eccesso di velocità proprio in ragione del fatto che il cartello stradale con il quale era indicata la velocità superata era posizionato solo su un lato della carreggiata.
Ricorso
Un'ultima riflessione si rende necessaria: nonostante quanto detto, se si nutrono dubbi circa la validità di una contravvenzione ricevuta, non ci si può limitare a ignorare la contestazione ma occorre comunque provvedere a impugnarla con un apposito ricorso.
Questo può essere presentato da ogni cittadino, anche autonomamente, al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica della multa o al Giudice di Pace entro 30 giorni.
Vedi anche:
» Come si impugna una contravvenzione" completa di articoli, giurisprudenza e formule
» Modello di Ricorso al prefetto per impugnare una contravvenzione
» Modello di Ricorso al Giudice di Pace per impugnare una contravvenzione
» Ricorsi avverso multe per violazioni al codice della strada