di Lucia Izzo - La condizione di contumace del convenuto non è di ostacolo all'introduzione di un procedimento di mediazione.
Inoltre, nel procedimento, per cui è richiesta l'effettiva partecipazione della parti, il mediatore deve, e chiunque ne abbia interesse può, trascrivere ogni elemento fattuale utile a consentire al giudice di valutare la ritualità della partecipazione o la mancata partecipazione delle parti alla mediazione.
Lo ha stabilito in due ordinanze il Tribunale di Roma, giudice Moriconi.
Con la prima, datata 7 dicembre 2015, il giudicante ha ritenuto che l'essere il convenuto rimasto contumace non impedisce che sia ordinata la mediazione, specialmente una volta che siano stati apposti punti fermi alla controversia, come avvento nel caso di specie tramite il deposito di una relazione peritale.
Il giudice chiarisce che non può escludersi a priori che il convenuto possa successivamente comparire e partecipare alla mediazione.
Se così non fosse, comunque l'attività espletata non sarà inutile, poiché il giudice, ex art. 8 d.lgs. 20/2010 e art. 116 c.p.c., potrà desumere argomenti di prova ed escludere qualsiasi ulteriore attività istruttoria attraverso l'integrazione delle attuali risultanze probatorie.
Difatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici e i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa può avvantaggiare tutte le parti: questa va assunta nell'ottica non di "preconcetto antagonismo giudiziario", ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti.
In particolar modo, aggiunge il giudicante, ciò avviene "se l'organismo di mediazione e il mediatore saranno scelti in base ai criteri della competenza e della professionalità".
Nella seconda ordinanza, depositata lo scorso 14 dicembre, il giudice affronta il tema della "riservatezza" nel procedimento di mediazione e i suoi limiti rispetto all'esigenza di trasparenza nella fase introduttiva della mediazione.
Nel caso esaminato da tribunale, una delle controparti dell'attore che aveva promosso la mediazione contestava la liceità della verbalizzazione effettuata dal difensore di parte attrice "degli accadimenti avvenuti in sede di mediazione da ritenersi riservati, con riserva di segnalazione all'organo di disciplina forense".
La doglianza è ritenuta non fondata: tali trascrizioni sono non solo lecite, ma utili e necessarie.
Il giudicante premette che il procedimento di mediazione è improntato alla riservatezza e ciò significa che "al fine di garantire la massima libertà delle parti di poter fra loro dialogare, esporre i propri pnuti di vista, effettuare proposte, ammissioni, richieste, chiarimenti e quant'altro", tali dichiarazioni devono essere verbalizzate né dal mediatore né possono essere "propalate da chiunque (compresi gli avvocati delle parti" e men che meno possono essere oggetto di testimonianza et similia.
Ciononostante l'avvocato dell'attore non avrebbe violato il precetto chiarito, essendosi limitato ad una "didascalica (e utile per chi legge) trascrizione a verbale di udienza degli eventi storici che il giudice può anche altrimenti leggere (e che in effetti riscontra) consultando i verbali redatti dal mediatore nel corso degli incontri svoltisi; eventi che concernono la presenza o assenza delle parti".
I principi relativi alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti, precisa il giudice territoriale, "devono essere riferiti al contenuto sostanziatale dell'incontro di mediazione" e non quando tali dichiarazioni riguardino circostanze che attengono "alla possibilità di valutazione della ritualità (o meno) della partecipazione (o della mancata partecipazione) delle parti al procedimento di mediazione", poiché in tal caso si riscontra una perfetta liceità della comunicazione e dell'utilizzo.
Ciò è giustificato dalla norma di cui all'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 20/2010, nonché in via generale, dall'art. 96, terzo comma, c.p.c., che valgono a consentirne la conoscenza da parte del giudice.
Rilevato, nel caso esaminato, l'irrituale svolgimento della mediazione per mancata presenza all'incontro delle parti invitate, il giudice dispone la rinnovazione del procedimento, invitando i difensori delle parti ad informare i loro assistiti di partecipare effettivamente e di persona all'incontro.