di Marina Crisafi - Se l'ex coniuge non paga l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice, sarà lo Stato ad anticipare le somme. La novità è stata introdotta dalla l. n. 208/2015 (leggi: "La Stabilità è legge: ecco tutte le novità e il testo"), con il fine di rispondere alle esigenze del coniuge più debole (e della prole) che spesso si trova in stato di necessità proprio per il mancato versamento delle somme fissate dal giudice in sede di separazione.
Il nuovo fondo di solidarietà, tuttavia, è destinato a sopperire alle inadempienze del coniuge obbligato soltanto per i titolari dell'assegno "determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile".
Per cui, la misura è destinata soltanto ai coniugi separati, mentre sono esclusi dalla fruibilità delle somme i titolari di assegno divorzile, oltre che ovviamente gli ex conviventi (che, ad oggi, non sono neanche titolari di assegno di mantenimento).
L'anticipazione delle somme, da parte dello Stato, peraltro, è subordinata ad una seconda condizione: la dimostrazione dello "stato di bisogno".
Sarà la parte che richiede l'anticipazione delle somme, mediante istanza al tribunale del luogo di residenza, a dover provare di non poter provvedere alle proprie esigenze di vita (leggi: "Se l'ex non paga il mantenimento: ecco come accedere ai soldi dello Stato").
Prove che saranno sottoposte al vaglio del presidente del tribunale (o del giudice a lui delegato), il quale dovrà decidere sull'istanza entro 30 giorni, rigettandola con decreto non impugnabile, ovvero accogliendola e trasmettendo gli atti al ministero della giustizia, il quale provvederà alla corresponsione richiesta tramite l'apposita dotazione (di 250mila euro per il 2016 e di 500mila euro per il 2017), salvo rivalsa sull'obbligato.
Per i dettagli, in ogni caso, occorrerà attendere l'apposito decreto attuativo, che dovrà essere emanato entro fine mese dal ministero della giustizia, di concerto con quello dell'economia e delle finanze.