Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez 3, penale n. 38135 del 21 settembre 2015

Avv. Francesco Pandolfi - Per evitare una sentenza con la quale la Cassazione penale dichiari inammissibile il ricorso promosso da chi già nei due precedenti gradi di giudizio sia stato condannato per aver realizzato - in assenza del permesso di costruire e in difformità da quanto indicato dal comune - tettoie con chiusura in muratura e modifica dei volumi tecnici, occorre tenere ben presente che: la Suprema Corte non può "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, così come non può introdurre nuovi parametri di ricostruzione dei predetti fatti: il massimo consesso può solo effettuare il controllo di legittimità sui vizi della motivazione. 

Che cosa significa in pratica?

Ecco il senso della procedura: è inutile basare il ricorso per cassazione sulla richiesta di riesame degli stessi fatti già scandagliati dalla Corte d'Appello. 

Ciò che bisogna fare, invece, è permettere alla Corte di fare il suo lavoro, ossia passare alla lente di ingrandimento la coerenza strutturale della decisione, che verrà quindi saggiata sotto il profilo logico-argomentativo: niente di più e niente di meno. 

Il caso

Nella vicenda presa a spunto per il commento (cfr. Cassazione, sentenza n. 38135/2015), abbiamo due tettoie con chiusura in muratura, rispetto alle quali la Corte di Appello va alla ricerca del criterio c.d. "strutturale" che governa la lettura del carattere di "opera precaria": ebbene la Cassazione dice no per il semplice fatto che, sostanzialmente, le doglianze sono le stesse dell'appello e non è stato consentito l'esame dei vizi della motivazione previa verifica della coerenza della sentenza.


Cosa fare in casi analoghi?

E' semplice: attenersi rigorosamente ai criteri processuali che regolano i tre gradi di giudizio.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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