Avv. Linda Zigarella - La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23669 del 19 novembre 2015 (qui sotto allegata) ha analizzato la validità di una scrittura privata sottoscritta dal promittente acquirente solo con la sua sigla. Nel caso in esame la promittente acquirente, già immessa nel possesso dell'immobile, ha richiesto il trasferimento dello stesso ai sensi dell'art. 2932 c.c., in quanto, alla sottoscrizione del contratto preliminare, non era mai seguita la stipula di un contratto definitivo.
Si costituiva la promittente venditrice contestando la riferibilità del documento alla promissaria acquirente per non riferibilità alla stessa della sottoscrizione.
La Cassazione ha precisato che la decifrabilità della sottoscrizione non sarebbe requisito di validità dell'atto dove l'autore sia identificabile nelle sue generalità dal contesto dell'atto medesimo.
La produzione del contratto da parte della promissaria acquirente e il riconoscimento da parte della promissaria venditrice della sua sottoscrizione comporta che la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da parte dei sottoscrittori.
In virtù di ciò la Corte ha precisato come la scrittura privata sottoscritta con sigla sia pienamente valida e riferibile al sottoscrittore quando dal contesto dell'atto è desumibile il soggetto verso cui si producono gli effetti giuridici della sua sottoscrizione.
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Cassazione, sentenza n. 23669/2015