Avv. Francesco Pandolfi - In materia di diniego di concessione edilizia in sanatoria (nel caso di specie, all'attenzione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2774/2015 in commento, una capanna destinata a ricovero mezzi e strumenti agricoli) è controproducente per l'interessato mentire sulla circostanza "tempo" di realizzazione dell'opera cioè, per esempio, dichiarare che il manufatto è stato realizzato in data antecedente al termine (31.12.1993 ex art. 39 l. n. 724/94) normativamente stabilito.
Questo perché tante volte non si pensa a fondo a che cosa accadrà dopo in giudizio.
Ebbene, sicuramente da tener presente è il principio dell'onere della prova: in altri termini grava sull'interessato l'onere di dimostrare l'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono, ciò attraverso qualunque documento dal quale sia possibile desumere che l'abuso è stato realizzato entro la data predetta.
Pensiamo quindi a documenti come fatture, rilievi aereofotogrammetrici, ricevute per acquisto materiali edili, fatture per esecuzione delle lavorazioni edili: il tutto senza ritenere sufficiente una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Tra l'altro, in una situazione di deficit di elementi probatori, si rischia che il Collegio giudicante non accolga neppure la richiesta di "prova testimoniale" che, pur astrattamente ammissibile, non si sincronizza del tutto con il principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice (il che significa che la parte deve prestare attenzione a fornire almeno indizi dai quali il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori).
Cosa fare in situazioni analoghe?
E' semplice: per evitare che Tribunale amministrativo prima e Consiglio di Stato in sede giurisdizionale dopo rigettino la domanda, corredare la domanda con ogni utile documento istruttorio.
Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi:
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