Il TAR Lazio accoglie il ricorso di una 'bocciata' agli scritti: la Commissione deve indicare una succinta motivazione che vada oltre il voto numerico

di Lucia Izzo - In sede di esame per l'abilitazione alla professione forense, la Commissione deve indicare la motivazione, e non solo il voto numerico, in caso di bocciatura agli scritti, così da consentire al candidato di comprendere i propri errori, soprattutto quando il compito si presenta privo di alcuna correzione.


Il TAR Lombardia, sez. III, con la sentenza n. 2758/2015 (qui sotto allegata), accoglie in questo modo il ricorso di una  candidata che ha impugnato gli esiti dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2013. 

In sede di esame erano stati ritenuti insufficienti sia il parere di civile che l'atto giudiziario, ma senza che vi fosse alcuna precisazione circa gli errori commessi: come da frequente prassi, infatti, gli elaborati "bocciati" si presentavano intonsi eccetto che per il voto numerico.


La donna sostiene che la Commissione abbia violato l'art. 46, comma 5 della legge n. 247/2012, a norma del quale "La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti".


I giudici del Tribunale amministrativo, nel ritenere fondata la doglianza, chiariscono che, nonostante vi sia il successivo art. 49 della medesima legge che ne ha differito l'applicazione di quattro anni, "è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente" (in tal senso Tar Lazio 14 luglio 2015 n. 9413).


Per il TAR questa soluzione interpretativa si dimostra "pienamente coerente con l'intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l'evoluzione normativa, di grande rilievo pratico e di principio, che si riscontra in materia di procedure concorsuali". 

Per il concorso di accesso alla professione notarile, infatti, l'art. 11, comma 5 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, nel testo vigente, prevede che il giudizio di non idoneità sia "sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati".


Ciò porta a concludere nel senso che la norma transitoria, nonostante escluda temporaneamente e fino a completa vigenza l'obbligo della Commissione di seguire le modalità di correzione indicate dalla norma stessa, "non esclude l'obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto degli otto criteri di valutazione indicati dalla Commissione centrale dell'esame di avvocato nella seduta del 02 dicembre 2013".


Per il TAR lombardo, quindi, il ricorso va accolto "con il conseguente annullamento del giudizio finale di non ammissione alle prove orali e delle presupposte valutazioni negative sul parere di diritto civile e sull'atto giudiziario redatti dalla ricorrente" a cui si aggiunge la "condanna dell'Amministrazione a disporre il motivato riesame, da parte di una diversa Commissione, delle prove del ricorrente".

TAR Lombardia, sez. III, n. 2758/2015

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