di Lucia Izzo - Il termine triennale di revoca della patente per chi guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di stupefacenti decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale e non dalla data in cui viene accertato il reato.
Lo ribadisce il Ministero dei Trasporti con la circolare n. 29675 del 21 dicembre 2015 (qui sotto allegata).
Il Ministero avvalora la propria posizione per quanto riguarda il nuovo comma 3-ter introdotto all'art. 219 del Codice della Strada dalla legge di riforma stradale (29 luglio 2010, n. 120).
Il comma inserito dalla riforma prevede che "Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato".
Diversa l'interpretazione data dalla giurisprudenza all'espressione "accertamento del reato": per taluni, infatti, si è fatto riferimento al momento del controllo stradale, mentre in realtà il Ministero evidenzia una diversa accezione.
Come già evidenziato in altre precedenti circolari (n. 15040/2014 e 14549/2015) il termine triennale per riconseguire la patente decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Le motivazioni, chiarisce il Minsitero, si fondano su un'interpretazione strettamente giuridica della norma e non su circostanze di fatto (ad esempio i tempi del processo) che non possono costituire fondamento di una decisione giurisdizionale a scapito della norma oggetto del giudizio.
Pertanto, "sul piano logico appare dirimente il fatto che i tre anni per il riconseguimento della patente devono decorrere dalla revoca e non possono precederla".
Se la revoca consegue dalla sentenza penale passata in giudicato, quindi, anche il termine triennale per il riconseguimento deve decorrere da tale data, altrimenti si farebbero decorrere i tre anni da un momento in cui la patente non è stata ancora privata definitivamente di validità ed efficacia.