di Valeria Zeppilli - Tra genitori e professori, diciamolo pure, "non scorre buon sangue" e spesso i primi non accettano talune modalità di insegnamento con le quali i docenti si relazionano con i loro figli.
D'accordo, nessuno vuol negare il diritto a fare le giuste rimostranze, ma, non è il caso di esagerare. E a dirlo non è solo il buon senso ma anche la Corte di Cassazione.
Insomma, se non si vogliono avere guai con la giustizia, è sempre preferibile evitare reazioni incontrollate anche se i professori hanno assunto atteggiamenti provocatori.
Lo sa bene un uomo che, dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente l'insegnante di sua figlia, si è visto infliggere una condanna per ingiurie e lesioni personali.
E a nulla sono balse le scuse e l'offerta di duemila e cinquecento euro presentata al professore prima del giudizio. Così come non ha impedito la condanna il fatto che il docente, prima di quanto accaduto avesse tenuto un comportamento "antigiuridico".
Nel provvedimento in esame la Corte di Cassazione (sentenza numero 127 del 7 gennaio 2016 qui sotto allegata), ha ricordato tra le altre cose che gli effetti estintivi delle restituzioni o del risarcimento vanno valutati dal giudice tenendo conto dell'effettiva idoneità a tal fine della condotta riparatoria e risarcitoria.
Nel caso di specie, il versamento di una somma di denaro non è stato ritenuto dal giudice idoneo ad eliminare le conseguenze dannose del reato.
Ciò in ragione del fatto che l'episodio deve ritenersi di particolare gravità, in quanto è avvenuto in una istituzione scolastica, ovverosia in un luogo che, per la funzione educativa che persegue, deve essere tenuto immune da qualsiasi atto di violenza verbale o fisica.
Peraltro, il malfatto era stato posto in essere nell'ambito di un consiglio di classe, quindi dinanzi agli altri professori e ai rappresentanti dei genitori.
Corte di cassazione testo sentenza numero 127/2016